Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 06/11/2018 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 1/2016) |
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 31 bis nella legge regionale 1/2016) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.183 - L.R. 6 novembre 2018, n. 24.
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).
(B.U. 7 novembre 2018, n. 45 - S.O. n. 42)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 29 della
1. All'articolo 29 della
a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«c) l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti, ovvero, per l'azione di cui all'articolo 19, comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, l'essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni; in caso di domanda presentata in forma associata il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei richiedenti; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
b) alla lettera d) del comma 1 le parole «ovunque ubicati» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del territorio nazionale o all'estero»;
c) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta le seguente:
«d bis) il non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni.»;
d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 1, lettera d), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 31 bis nella
1. Dopo l'articolo 31 della
«Art. 31 bis. (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica)
1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione nei casi previsti dall'articolo 3 bis del
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.