Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 13/02/2019 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità ed oggetto) |
Art. 2. (Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) |
Art. 3. (Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 2.2.165 - L.R. 13 febbraio 2019, n. 2.
Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Friuli Venezia Giulia.
(B.U. 20 febbraio 2019, n. 8)
Art. 1. (Finalità ed oggetto)
1. La presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel riconoscimento dell'importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali.
Art. 2. (Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre 2019, istituisce l'elenco regionale delle Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, costituite presso un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con sede in Regione, e che abbiano, tra le proprie finalità statutarie, il sostegno al distaccamento medesimo, definendone modalità e criteri d'iscrizione, nonché modalità e tempi del periodico aggiornamento [1].
2. Al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Giunta regionale, predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite. Nell'ambito degli strumenti di potenziamento rientrano gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari. La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati, anche per il tramite di un unico soggetto rappresentativo dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, individuando, con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, le priorità nella individuazione e nella dislocazione territoriale dei mezzi e delle dotazioni, nonché le priorità sugli interventi relativi agli immobili [2].
Art. 3. (Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439, della
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. All'onere derivante dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento per complessivi 120.000 euro per l'anno 2019 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
[1] Comma così modificato dall'art. 11 della
[2] Comma così modificato dall'art. 11 della