Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 03/08/2018 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 40/2008) |
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.341 - L.R. 3 agosto 2018, n. 31.
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008).
(B.U. 6 agosto 2018, n. 83)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 13 dell'articolo 5 della
“13. Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall’Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l’accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine.”.
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.