§ 4.5.18 - L.R. 3 agosto 2018, n. 24.
Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla l.r. 18/1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati, commercio
Data:03/08/2018
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Modifiche articolo 2 l.r. 18/1999)
Art. 3.  (Modifiche articolo 4 l.r. 18/1999)
Art. 4.  (Modifiche articolo 8 l.r. 18/1999)
Art. 5.  (Modifiche articolo 9 l.r. 18/1999)
Art. 6.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.18 - L.R. 3 agosto 2018, n. 24.

Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla l.r. 18/1999.

(B.U. 6 agosto 2018, n. 83)

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina l'accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, consentendo l'accesso all'esercizio mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al fine di favorire la semplificazione per l'avvio dell'attività stessa.

 

     Art. 2. (Modifiche articolo 2 l.r. 18/1999)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche), tutte le parole "autorizzazioni" sono sostituite dalla seguente: "abilitazioni".

 

     Art. 3. (Modifiche articolo 4 l.r. 18/1999)

1. All'articolo 4 della l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "da società di persone" sono inserite le seguenti: "o di capitali regolarmente costituite o cooperative";

b) al comma 4 dopo le parole: "di società" sono inserite le seguenti: "o cooperative";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. E’ consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o abilitazione, persona fisica o società o cooperativa, da parte di un coadiutore, familiare o dipendente, purché socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza."

 

     Art. 4. (Modifiche articolo 8 l.r. 18/1999)

1. All'articolo 8 della l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola "Autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "Abilitazione";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La SCIA è trasmessa allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.";

c) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.";

d) i commi 4 e 5 sono soppressi;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione di tipo B, il cessionario può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7.".

 

     Art. 5. (Modifiche articolo 9 l.r. 18/1999)

1. All'articolo 9 della l.r. 18/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, la parola "autorizzazioni" è sostituita dalle seguenti: "autorizzazioni o abilitazioni";

b) alla fine della lettera b) del comma 1, dopo la parola "dell'autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;";

c) al comma 2, la parola "dell'autorizzazione" è sostituita dalle seguenti: "delle autorizzazioni o abilitazioni";

d) all'inizio del comma 4, le parole "L'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti:

"L'autorizzazione o abilitazione".

 

     Art. 6. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.