§ 4.5.17 - L.R. 8 febbraio 2018, n. 7.
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati, commercio
Data:08/02/2018
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità e obiettivi)
Art. 2.  (Sostegno all'associazionismo)
Art. 3.  (Istituzione del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)
Art. 4.  (Composizione e funzionamento del CRCU)
Art. 5.  (Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)
Art. 6.  (Attuazione piani di attività)
Art. 7.  (Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive)
Art. 8.  (Norma transitoria)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Abrogazioni)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.17 - L.R. 8 febbraio 2018, n. 7.

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(B.U. 12 febbraio 2018, n. 17)

 

Art. 1. (Finalità e obiettivi)

1. La Regione Calabria, nel rispetto delle norme costituzionali e della normativa comunitaria e nell'ambito dei propri strumenti di programmazione strategica, promuove la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi in godimento individuale e collettivo.

2. In particolare, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) tutela e promozione della salute;

b) tutela e promozione della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi;

c) corretta informazione ed educazione al consumo;

d) promozione dello sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle singole associazioni;

e) valorizzazione della collaborazione con le autonomie locali nei compiti istituzionali;

f) sviluppo di azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti;

g) accesso ai servizi pubblici secondo costi e standard tali da garantire requisisti di qualità, efficienza, efficacia ed equità;

h) informazione e accesso gratuito a tutti gli atti pubblici nonché la consultazione e partecipazione nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle vigenti norme disciplinanti la materia.

3. Per la definizione di consumatore o utente e di associazioni dei consumatori e degli utenti si fa riferimento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

 

     Art. 2. (Sostegno all'associazionismo)

1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni senza scopo di lucro aventi quale finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all’articolo 5.

2. La Regione promuove la collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni per l'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

 

     Art. 3. (Istituzione del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)

1. E' istituito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU), quale organismo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e con i seguenti compiti:

a) esprimere pareri su atti di programmazione e proposte di legge che riguardino gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di studi, ricerche, indagini di carattere generale e altre iniziative sulle problematiche inerenti il consumo e la qualità dei servizi resi all'utenza;

c) formulare proposte atte a favorire forme di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

d) esprimere pareri sui programmi di cui all’articolo 6;

e) trasmettere al Presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 4. (Composizione e funzionamento del CRCU)

1. Il CRCU ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive ed è composto:

a) dall'assessore regionale in materia di attività produttive, o suo delegato, che lo presiede;

b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, o da un suo delegato;

c) da un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco regionale di cui all’articolo 5;

d) da un rappresentante designato da Unioncamere Calabria;

e) da un rappresentante designato dall'Associazione regionale dei Comuni della Calabria (Anci Calabria).

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CRCU si avvale del supporto della struttura regionale competente in materia, così come individuata dalla Giunta regionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale designato dalla struttura stessa.

3. Il CRCU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale in materia di attività produttive e rimane in carica per la durata della legislatura. Il Comitato è rinnovato entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.

4. Entro sessanta giorni dall'insediamento, il CRCU adotta un proprio regolamento di funzionamento, nel quale definisce anche i criteri per l’accesso ai programmi di cui all’articolo 6.

5. Sono organi del CRCU:

a) Il Presidente, che svolge le seguenti funzioni:

1) ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni;

2) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni;

3) sottoscrive gli atti adottati dal CRCU e li invia ai competenti Organi della Giunta regionale o agli interessati;

4) cura la redazione del rapporto annuale sull'attività del CRCU;

b) Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

6. Alle riunioni del CRCU possono essere invitati esperti nelle materie in discussione.

7. Qualora, dopo la nomina del CRCU, nuove associazioni vengano iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, oppure associazioni già iscritte vengano cancellate, il Presidente della Giunta regionale provvede a modificare la composizione del Comitato.

8. Ai componenti del CRCU ed agli esperti di cui al comma 6 non spetta alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese.

9. Le funzioni di supporto organizzativo al CRCU, nonché le attività di segreteria sono svolte dalla competente struttura operativa di cui al comma 2.

 

     Art. 5. (Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)

1. E’ istituito, presso il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive, l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale possono iscriversi le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti e un ordinamento a base democratica, in possesso dei seguenti requisiti:

a) effettiva rappresentanza sociale, comprovata dai seguenti indicatori:

1) numero di iscritti non inferiore allo 0,4 per mille della popolazione della Calabria,

documentato da un proprio elenco regionale;

2) predisposizione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con l'ammontare delle quote versate dagli associati in Calabria ed evidenziate nel bilancio annuale o nel rendiconto e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio, comprovata dai seguenti indicatori:

1) presenza di almeno tre sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno due province, o città metropolitana, diverse della Calabria, non ubicati in sedi coincidenti con immobili adibiti a civile abitazione e dove si svolge l'attività, vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per verifiche e monitoraggi;

2) apertura di tutti gli sportelli garantita per almeno due giorni settimanali;

c) svolgimento di attività continuativa sul territorio regionale da almeno tre anni, attestata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

1) statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda di iscrizione;

2) documentazione attestante l'apertura di tre sportelli o sedi in due diverse province, o città metropolitana, diverse della Calabria almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda di iscrizione;

3) documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale e bilanci o rendiconti degli ultimi tre anni regolarmente approvati dagli organi preposti;

d) non avere i rappresentanti legali dell’associazione subìto alcuna condanna passata in giudicato e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

2. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione e di distribuzione.

3. La perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione dell'associazione dall'elenco.

 

     Art. 6. (Attuazione piani di attività)

1. La Regione, allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, concede contributi nei limiti delle disponibilità di bilancio a favore delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all'articolo 5, a sostegno del loro funzionamento per la realizzazione di programmi finalizzati all'educazione, all'assistenza nelle controversie, alla formazione, all'informazione e alla tutela dei consumatori e degli utenti.

2. La Giunta regionale approva i programmi di cui al comma 1 previo parere del CRCU. L'utilizzo dei relativi fondi e i rapporti con le associazioni dei consumatori sono disciplinati da apposite convenzioni.

3. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, le associazioni interessate possono presentare, entro sessanta giorni dall'approvazione dei programmi di cui al comma 2, apposita domanda corredata dai progetti o dalle iniziative che si intendono attuare e dal relativo piano economico-finanziario. Il dipartimento competente in materia di attività produttive determina, previa istruttoria da parte della struttura regionale competente di cui al comma 2 dell’articolo 4 e secondo i criteri stabiliti dal CRCU, la graduatoria delle domande presentate e, sulla base della stessa, individua le associazioni beneficiarie dei finanziamenti.

4. Nella relazione di cui alla lettera e) dell’articolo 3 si dà atto delle attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 7. (Osservatorio dei prezzi e delle attività produttive)

1. E' istituito l’Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive che, in coerenza con gli obiettivi e le metodologie dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti attività:

a) esamina l'andamento generale dei prezzi dei prodotti, delle tariffe e dei servizi per propone progetti e iniziative alla Giunta regionale diretti a realizzare strumenti efficaci di difesa e tutela dei consumatori;

b) organizza ed elabora tutti i dati disponibili sugli andamenti dei prezzi e delle attività produttive attinenti le realtà regionali;

c) effettua prove comparate su standard qualitativi e prezzi;

d) predispone annualmente un rapporto, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione, con le risultanze delle osservazioni e delle attività rilevate nei settori del turismo, dell’industria manifatturiera, dell'artigianato, dei servizi e del commercio.

2. L'Osservatorio può avvalersi, per le finalità di cui alla presente legge, della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende sanitarie, dei laboratori autorizzati, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Calabria (ARPACAL), richiedendo di effettuare analisi qualitative chimiche o chimico-fisiche ai sensi delle normative regionali e nazionali riguardanti la tutela igienica degli alimenti e delle bevande, nonché il controllo degli scarichi idrici e dell'inquinamento atmosferico.

3. L'Osservatorio ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive.

4. Nello svolgimento dell'attività di trattamento dei dati, l'Osservatorio svolge una funzione di pubblico interesse.

 

     Art. 8. (Norma transitoria)

1. L'iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell’elenco previsto dall'articolo 5 del regolamento regionale 10 maggio 2005, n.4, produce effetti solo per la durata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, periodo entro il quale le medesime associazioni possono richiedere l'iscrizione nell'elenco con le modalità di cui all'articolo 5 della presente legge.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nella presente legge, determinati nel limite massimo di 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 100.000,00 euro per le annualità 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2018-2020 con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 1 ed allocazione alla Missione U.14, programma 02 (U.14.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

     Art. 10. (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il regolamento regionale 10 maggio 2005, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive (art. 14 bis L.R. n. 8 del 26.6.2003));

b) il regolamento regionale 5 ottobre 2006, n. 1 (Regolamento regionale n. 4 del 10 maggio 2005 recante “Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive” (art. 14 bis L.R. n. 8 del 26.6.2003) – modificazioni).

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.