Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 03/08/2018 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 29 della l. r. 23/2003) |
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 3.2.109 - L.R. 3 agosto 2018, n. 26.
Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria in attuazione della legge n. 328/2000).
(B.U. 6 agosto 2018, n. 83)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 29 della
1. L’articolo 29 della
a) nel comma 5 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall’UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;”
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.”.
Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.