Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 30/11/2018 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e oggetto |
Art. 2. Tipologia degli interventi |
Art. 3. Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità |
Art. 4. Azioni orientate verso l'educazione alla legalità |
Art. 5. Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana |
Art. 6. Interventi per la prevenzione e il contrasto all’abuso e tutela di soggetti deboli in strutture pubbliche e private |
Art. 7. Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità |
Art. 8. Polizia locale - Modifiche alla L.R. 41/2009 |
Art. 9. Sicurezza urbana |
Art. 10. Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana |
Art. 11. Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti |
Art. 12. Clausola valutativa |
Art. 13. Norma finanziaria |
Art. 14. Pubblicazione ed entrata in vigore |
§ 5.2.93 - L.R. 30 novembre 2018, n. 45.
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della cultura della legalità e di un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale
(B.U. 4 dicembre 2018, n. 52 - S.O.)
Art. 1. Finalità e oggetto
1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, considerando la sicurezza quale bene comune essenziale per uno sviluppo ordinato e durevole della convivenza civile della comunità regionale, concorre allo sviluppo della stessa attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità comune e organizzata, anche attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, assumendo direttamente iniziative e concedendo finanziamenti per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza in ambito regionale. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana.
2. La Regione contribuisce alla progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore età, presso le scuole di ogni ordine e grado e nei luoghi pubblici e di lavoro.
Art. 2. Tipologia degli interventi
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove interventi volti:
a) al sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità comune e organizzata;
b) alla diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile.
Gli interventi di cui al presente comma sono promossi, progettati e realizzati da enti locali, anche in collaborazione con associazioni, scuole e università, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.
2. Rientrano, altresì, negli interventi di cui all'articolo 1:
a) programmi di attività, finanziabili con fondi correnti, volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale;
b) progetti di investimenti, finanziabili in conto capitale, per la riqualificazione di aree degradate, per l'acquisto e l'installazione di strumenti ed attrezzature nell'ambito di progetti e sistemi integrati di sicurezza, tra i quali la videosorveglianza, nonché per la realizzazione di sistemi di gestione delle informazioni.
3. Gli interventi di cui al presente comma sono promossi, progettati e realizzati da enti locali.
Art. 3. Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità
1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:
a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
b) la riqualificazione di spazi pubblici anche attraverso il sostegno di iniziative socio-culturali volte a favorire l'integrazione sociale;
c) il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità comune e organizzata anche di stampo mafioso;
d) la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con enti e associazioni afferenti al terzo settore ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo di cui alla
Art. 4. Azioni orientate verso l'educazione alla legalità
1. La Regione promuove iniziative per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità anche organizzata, del bullismo e cyberbullismo giovanile, delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale.
2. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, promuove le seguenti iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'ufficio scolastico regionale sia con l’Università:
a) realizzazione di iniziative, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dell’Università, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
b) promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della Regione.
Art. 5. Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana
1. La Regione promuove iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa, direttamente dalla Regione o attraverso finanziamenti e contributi ai soggetti di cui al comma 3.
3. La Regione promuove la stipulazione di contratti di assicurazione da parte dei comuni a beneficio delle vittime dei reati di cui al comma 1.
Art. 6. Interventi per la prevenzione e il contrasto all’abuso e tutela di soggetti deboli in strutture pubbliche e private
1. La Regione, al fine di realizzare i principi di cui all’articolo 1 comma 2, nel rispetto della
2. Previo accordo con le parti sindacali, le parti private e le Amministrazioni competenti, la Regione promuove l’installazione, all’interno di asili nido, scuole dell’infanzia, case di riposo e cura per anziani, centri diurni di sanità mentale, strutture a breve e lunga degenza per i diversamente abili sia fisici che psichiatrici, siano essi gestiti privatamente e/o parzialmente e/o totalmente da enti pubblici, di sistemi di video sorveglianza, con particolare riferimento ai locali comuni e privati destinati ai singoli ospiti.
3. I sistemi di video sorveglianza devono essere conformi alle normative vigenti e i video dagli stessi registrati devono essere realizzati e conservati sempre in conformità di legge.
4. Le strutture pubbliche regionali e le strutture che operano per conto della Regione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all’installazione di sistemi di video sorveglianza entro il termine massimo di mesi 12, pena la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sino ad avvenuto adeguamento.
5. Gli istituti parificati o privati di futura apertura devono adempiere alle disposizioni di cui alla presente legge, come condizione per ottenere le autorizzazioni di competenza regionale allo svolgimento della propria attività.
Art. 7. Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità
1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:
a) assistenza legale;
b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.
2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2019. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie [1].
Art. 8. Polizia locale - Modifiche alla
1. Alla
“Art. 29 bis. Altri interventi finanziati dalla Regione
1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione promuove, previa intesa con gli enti locali interessati, interventi diretti, in particolare:
a) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata ed in collegamento con gli altri Corpi di polizia;
b) all’istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia locale di appositi nuclei o unità operative di quartiere che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, allo scopo di migliorare il servizio reso ai cittadini;
c) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità rivenienti dall’impiego di risorse e strumenti per lo sviluppo regionale quali Programmi cofinanziati dalla UE, Fondo di Sviluppo e Coesione, FAS, fondi nazionali e regionali.".
Art. 9. Sicurezza urbana
1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana. In particolare, promuove la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione si fa carico di finanziare il costo del progetto validato, destinato ai progetti per la realizzazione, l’implementazione e la sostituzione di sistemi di videosorveglianza esistenti, nonché di mezzi e di tecnologie utili al contrasto alla criminalità. Ciascun Ente può presentare un solo progetto. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per l'accesso al cofinanziamento.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità rivenienti dall’impiego di risorse e strumenti per lo sviluppo regionale quali Programmi cofinanziati dalla UE, Fondo di Sviluppo e Coesione, FAS, fondi nazionali e regionali.
Art. 10. Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana
1. La Regione aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, associazione internazionale, con sede a Parigi, costituita tra comuni, province e regioni d'Europa; i diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
2. La Regione aderisce al Forum attraverso il pagamento di una quota annuale il cui importo viene determinato come da statuto dell'associazione e nell'ambito della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio regionale.
Art. 11. Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e di interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti.
Art. 12. Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale, promuovendo la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione Basilicata ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
d) il programma e le proposte per i lavori del biennio seguente.
3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 13. Norma finanziaria
1. Per gli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l’anno 2018 di euro 5.000,00, per l’anno 2019 di euro 40.000,00 e per l’anno 2020 di euro 40.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede, per ciascuna delle annualità ivi indicate, mediante prelevamento del corrispondente importo dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018 - 2020 della Regione Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti Missione, Programmi e Capitoli come per legge.
Art. 14. Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2019, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.