§ 5.5.68 - L.R. 23 luglio 2018, n. 21.
Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.5 sport e tempo libero
Data:23/07/2018
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Promozione eventi sportivi d'Abruzzo)
Art. 3.  (Ambito di applicazione)
Art. 4.  (Attestazione di ''Abruzzo Mountain Racè')
Art. 5.  (Registro manifestazioni sportive di montagna)
Art. 6.  (Osservatorio Tecnico Regionale)
Art. 7.  (Programma annuale di finanziamento)
Art. 8.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 9.  (Modifiche all'art. 3 della l.r. 10/2018)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 5.5.68 - L.R. 23 luglio 2018, n. 21.

Abruzzo mountain race: promozione e valorizzazione della montagna attraverso lo sport e modifiche alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).

(B.U. 3 agosto 2018, n. 74 Speciale)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, attraverso lo sport, valorizza la montagna al fine di:

a) promuovere l'integrazione tra risorse naturali, turismo e produzioni locali;

b) promuovere azioni di valorizzazione dei territori e di visibilità nel contesto nazionale e internazionale;

c) generare significativi flussi di mobilità sia di sportivi che di amanti dello sport, anche a sostegno di un specifica strategia di destagionalizzazione turistica;

d) promuovere azioni di concertazione tra gli enti territoriali ed il sistema sportivo.

 

     Art. 2. (Promozione eventi sportivi d'Abruzzo)

1. Nell'ambito delle attività di promozione turistica di cui alla legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale) la Regione favorisce gli sport di montagna di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per l'Abruzzo.

2. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, individua negli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) progetti, azioni, modalità e criteri di intervento diretti alla promozione e valorizzazione degli sport di montagna, secondo i principi della pluralità, partecipazione e trasparenza, nonché in armonia con le previsioni contenute nei Piani strategici nazionali.

3. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare la competitività dell'offerta turistica regionale:

a) favorisce progetti strategici per il miglioramento della qualità dei servizi turistici;

b) implementa azioni volte a garantire la più ampia integrazione delle componenti ambientali, paesaggistiche con le attività turistiche culturali e sportive;

c) promuove e pubblicizza sul suo sito internet istituzionale dedicato al Turismo, il Registro delle manifestazioni sportive di montagna di cui all'articolo 5.

 

     Art. 3. (Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono inserite nel Registro di cui all'articolo 5 le manifestazioni sportive inerenti le seguenti discipline:

a) arrampicata;

b) corsa in montagna (trail, mountain running);

c) mountain bike;

d) triathlon;

e) sci;

f) orienteering;

g) canottaggio;

h) sky running;

i) volo a vela;

j) bird watching.

 

     Art. 4. (Attestazione di ''Abruzzo Mountain Racè')

1. Ottengono l'attestazione di ''Abruzzo Mountain Racè' le iniziative relative alla organizzazione da parte di enti locali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, federazioni e associazioni sportive, di:

a) manifestazioni di valenza nazionale che assegnano titoli sportivi;

b) manifestazioni di valenza nazionale che non assegnano titolo;

c) manifestazioni regionali che assegnano titoli sportivi;

d) manifestazioni regionali che non assegnano titoli sportivi;

e) manifestazioni internazionali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono presentate mediante apposita istanza che deve contenere i seguenti requisiti:

a) il nome dell'evento;

b) il nome del soggetto proponente;

c) le informazioni necessarie ad evidenziare le peculiarità dei luoghi interessati dall'itinerario;

d) l'indicazione delle norme sulla sicurezza;

e) il numero di edizioni già svolte (almeno tre negli ultimi cinque anni).

3. La Giunta regionale valuta l'istanza avvalendosi dell'Osservatorio Tecnico Regionale di cui all'articolo 6.

 

     Art. 5. (Registro manifestazioni sportive di montagna)

1. È tenuto, presso il Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, il Registro delle manifestazioni sportive di montagna nel quale sono iscritti tutti gli eventi che hanno ottenuto l'attestazione di cui all'articolo 4.

2. La Giunta regionale, avvalendosi del parere dell'Osservatorio Tecnico Regionale di cui all'articolo 6, aggiorna il Registro dopo la verifica dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Il Registro è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione.

 

     Art. 6. (Osservatorio Tecnico Regionale)

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge è costituito l'Osservatorio Tecnico Regionale composto da:

a) il dirigente del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio o suo delegato, che esercita le funzioni di presidente;

b) il funzionario competente per materia del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;

c) un esperto scelto tra professionisti del settore;

d) il presidente regionale del Club Alpino Italiano (CAI) o suo delegato;

e) un rappresentante per ciascuna Federazione delle discipline sportive di cui all'articolo 3;

f) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

g) un componente delegato dalle Destination management company (DMC);

h) un rappresentante del Collegio regionale delle Guide Alpine;

i) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

j) un rappresentante designato congiuntamente dai Parchi Nazionali-Regionali e dalle Riserve Regionali.

2. L'Osservatorio è istituito con determinazione del direttore del Dipartimento preposto all'area Turismo e Sport, dura in carica cinque anni e la partecipazione ai suoi lavori è a titolo gratuito.

 

     Art. 7. (Programma annuale di finanziamento)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, d'intesa con l'Osservatorio di cui all'articolo 6, entro il 31 marzo di ogni anno predispone il programma annuale di finanziamento delle manifestazioni sportive inserite nel Registro di cui all'articolo 5, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, individuando le modalità di concessione dei finanziamenti.

2. I contributi concessi con la presente legge sono cumulabili con altre forme di finanziamento regionale.

 

     Art. 8. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata per il triennio 2018-2020 la spesa nella misura massima di euro 60.000,00 per ciascuna annualità, cui si fa fronte con le risorse finanziarie di apposito e nuovo stanziamento denominato ''Abruzzo Mountain Race - Promozione e Valorizzazione della Montagna attraverso lo sport'', istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018-2020, alla Missione 07 ''Turismo", Programma 01 ''Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 ''Spese correnti".

2. Alla copertura degli oneri di euro 60.000,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 di cui al comma 1, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020.

3. Per le annualità successive al 2020, si provvede con legge di bilancio.

4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

 

     Art. 9. (Modifiche all'art. 3 della l.r. 10/2018)

1. All'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima della parola ''internazionali" sono inserite le seguenti: ''nazionali ed'';

b) al comma 2, prima della parola ''internazionale" ovunque ricorra sono inserite le seguenti: ''nazionale ed''.

2. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 10/2018 è sostituita dalla seguente: ''(Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale)''.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).