§ 4.1.137 - L.R. 23 luglio 2018, n. 18.
Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/07/2018
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della L.R. 96/1996)
Art. 2.  (Integrazione all'articolo 5 della L.R. 96/1996)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 34 della L.R. 96/1996)
Art. 4.  (Integrazione della L.R. 96/1996)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.137 - L.R. 23 luglio 2018, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).

(B.U. 3 agosto 2018, n. 74 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della L.R. 96/1996)

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;";

b) alla lettera b), le parole "nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso" sono sostituite dalle seguenti: "da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando";

c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore a cinque anni;";

d) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonchè per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.".

2. Alla fine del quarto comma dell'articolo 2 della L.R. 96/1996, sono inserite le seguenti parole: "ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza".

3. Al quinto comma dell'articolo 2 della L.R. 96/1996, le parole "alle precedenti lettere c), d), e), g)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere b-bis), c), d) e), g) e g-bis) del primo comma".

 

     Art. 2. (Integrazione all'articolo 5 della L.R. 96/1996)

1. All'articolo 5 della L.R. 96/1996, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"4-bis. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alla lettera g-bis) dell'articolo 2 devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni.".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 34 della L.R. 96/1996)

1. Al primo comma dell'articolo 34 della L.R. 96/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato;"

b) dopo la lettera e-bis), sono inserite le seguenti:

"e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonchè per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonchè per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.".

 

     Art. 4. (Integrazione della L.R. 96/1996)

1. Dopo l'articolo 36 della L.R. 96/1996, è inserito il seguente:

"Art. 36 bis. (Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili)

1. Le ATER ed i Comuni proprietari di alloggi ERP stipulano convenzioni con le società erogatrici al fine di prevenire e disciplinare la somministrazione di luce, gas e acqua negli alloggi occupati abusivamente. A tal fine, con delibera della Giunta regionale, è approvato lo schema tipo di convenzione che prevede, in particolare:

a) obbligo per le società erogatrici di richiedere all'atto della stipula del contratto la documentazione comprovante la regolare assegnazione dell'alloggio;

b) divieto per le società erogatrici di stipulare contratti con soggetti sprovvisti del titolo di assegnazione;

c) interruzione del servizio nei casi accertati di occupazioni abusive.".

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate a carico della Regione Abruzzo.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).