§ 3.1.157 - L.R. 23 luglio 2018, n. 22.
Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:23/07/2018
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2013)
Art. 2.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.157 - L.R. 23 luglio 2018, n. 22.

Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione Abruzzo ed altre disposizione normative).

(B.U. 3 agosto 2018, n. 74 Speciale)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2013)

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività)

1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 51 alveari, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14.

2. Chiunque intende detenere e condurre un numero superiore a 51 alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al Comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui al all'articolo 3, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.

3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.''.

 

     Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).