Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 24/08/2018 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Definizioni) |
Art. 3. (Organo di raccordo) |
Art. 4. (Attività programmatica della Conferenza) |
Art. 5. (Settori e priorità di intervento) |
Art. 6. (Programmazione regionale) |
Art. 7. (Assegnazione delle risorse) |
Art. 8. (Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio) |
Art. 9. (Cooperazione turistica) |
Art. 10. (Ambiente) |
Art. 11. (Patrimonio artistico) |
Art. 12. (Attività culturali e sportive) |
Art. 13. (Perdonanza Celestiniana) |
Art. 14. (Personale e organizzazione) |
Art. 15. (Attività di controllo e monitoraggio) |
Art. 16. (Norma finanziaria) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.60 - L.R. 24 agosto 2018, n. 28. [1]
Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES).
(B.U. 24 agosto 2018, n. 81 Speciale)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge ha ad oggetto l'inquadramento della funzione dell'Aquila Città capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà e di coesione sociale che consentono di perseguire l'armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione. Reca disposizioni volte a valorizzare le peculiarità del territorio dell'Aquila che rappresentano patrimonio della collettività abruzzese, nonchè ad assicurare il recupero dell'ordinaria qualità della vita in considerazione delle specifiche esigenze del territorio.
2. Ferme restando le funzioni già attribuite, la Regione, sentita la Provincia dell'Aquila ed il Comune dell'Aquila, può conferire a quest'ultimo ulteriori funzioni amministrative, circoscritte al rispettivo territorio, nell'ambito delle materie di propria competenza legislativa.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) con l'espressione "città dell'Aquila" si intende il sistema intercomunale composto, oltre che dal Comune dell'Aquila, dai Comuni di Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte e Poggio Picenze;
b) con l'espressione "sistema territoriale dell'Aquila" si intende l'area del comprensorio aquilano, così come individuato nell'allegato n. 1 alla presente legge.
Art. 3. (Organo di raccordo)
1. Allo scopo di assicurare il raccordo istituzionale tra gli enti coinvolti e l'attuazione della presente legge, è istituita la Conferenza per la città Capoluogo (di seguito Conferenza), senza costi aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
2. La Conferenza in composizione permanente è formata: dal Presidente della Regione Abruzzo, o da un suo delegato; dal Sindaco dell'Aquila, o da un suo delegato; da un sindaco scelto, ogni due anni, fra i sindaci dei comuni di cui all'articolo 2. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione Abruzzo, sentito il Sindaco del Comune dell'Aquila.
3. Alla Conferenza partecipano, inoltre, gli assessori della Regione Abruzzo e del Comune dell'Aquila competenti per le questioni oggetto dei lavori di ogni singola seduta.
4. La Conferenza ha sede presso le sedi istituzionali della Regione Abruzzo, del comune dell'Aquila, previa intesa con il Comune stesso.
Art. 4. (Attività programmatica della Conferenza)
1. La Conferenza in composizione permanente redige un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell'arco del periodo finanziario di riferimento, e comunque nella durata degli strumenti della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dal Comune dell'Aquila e dalla Regione, secondo il metodo del dialogo competitivo e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Il programma di investimenti strategici assicura la programmazione pluriennale degli interventi.
2. La Conferenza svolge altresì attività di pianificazione ai sensi degli articoli da 8 a 13.
Art. 5. (Settori e priorità di intervento)
1. Il Comune dell'Aquila e la Regione, nell'individuazione delle priorità programmatiche, tengono conto delle specifiche esigenze e condizioni del territorio della città dell'Aquila, con particolare riguardo:
a) alle condizioni economiche;
b) al deficit infrastrutturale;
c) alle esigenze di coesione sociale;
d) alla particolare collocazione geografica ed alla conformazione di tale territorio;
e) alla esigenza di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale;
f) ai fattori di miglioramento dei sotto-misuratori del Benessere Equo e Sostenibile (BES), individuati nei progetti e negli studi che in tale materia ha realizzato l'ISTAT.
2. L'individuazione delle priorità programmatiche tiene conto, altresì, dei seguenti criteri:
a) qualità urbana del territorio (ivi compresa la riqualificazione urbana e degli spazi comuni nonchè il recupero dei centri storici) e sviluppo dell'accessibilità interna ai sotto-sistemi insediativi;
b) valorizzazione delle risorse tipiche del territorio;
c) elevata sostenibilità ambientale e adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;
d) sviluppo economico, sociale e culturale dell'intera Regione;
e) coesione territoriale fra i sistemi insediativi del territorio, coerentemente con i principi contenuti nello studio di fattibilità, progetto di territorio 2 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Abruzzo, allo scopo di favorire la creazione di un sistema partenariale fra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Molise.
Art. 6. (Programmazione regionale)
1. Nell'elaborazione delle linee guida per i progetti di sviluppo finanziati con fondi nazionali ed europei, la Regione Abruzzo si impegna a prevedere strategie che tengano conto delle prerogative della città dell'Aquila e della Regione, in modo da favorire processi di valorizzazione di tali realtàche garantiscano la crescita dello sviluppo economico e del benessere dell'intera Regione.
2. La Regione si impegna, inoltre, a integrare il dossier per la Regione adriatico-ionica (EUSAIR), presentato al CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), con il sistema integrato-trasversale (SIT), costituito dai poli dell'Aquila, di Sulmona, di Avezzano e di Carsoli.
Art. 7. (Assegnazione delle risorse)
1. Per l'attuazione degli interventi strategici di cui all'articolo 4, la Regione Abruzzo eroga contributi finanziari al Comune dell'Aquila ed ai Comuni individuati dall'articolo 2, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale e secondo il metodo del dialogo competitivo. Tali contributi, conseguiti per la capacità progettuale, possono essere utilizzati dall'Ente assegnatario esclusivamente per le finalità di cui alla presente legge.
Titolo II
Valorizzazione delle peculiarità del territorio
Art. 8. (Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio)
1. Considerata la particolare natura e conformazione della città dell'Aquila e del territorio dell'Aquila, la Conferenza predispone iniziative volte a favorire l'insediamento nella città dell'Aquila di strutture formative di protezione civile.
2. La Conferenza programma la realizzazione di interventi migliorativi della capacità strutturale di gestione e prevenzione del rischio derivante da situazioni di criticità, ponendo particolare attenzione alla tutela delle categorie sociali particolarmente esposte.
Art. 9. (Cooperazione turistica)
1. La Conferenza progetta iniziative di coordinamento fra gli operatori turistici abruzzesi, allo scopo di sviluppare un sistema di cooperazione fra i territori montani e quelli costieri che migliori la promozione turistica complessiva della Regione e rafforzi la coesione sociale e la crescita economica della Regione medesima.
2. La Regione Abruzzo, considerata l'elevata potenzialità del turismo (invernale ed estivo) collegato al sistema montano della città dell'Aquila e del "sistema territoriale dell'Aquila", programma iniziative che favoriscono lo sviluppo sostenibile delle aree montane.
Art. 10. (Ambiente)
1. La Regione Abruzzo individua quale interesse primario la tutela e la promozione dell'ambiente, sia in quanto bene comune da preservare, sia in quanto fondamentale risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio, nonchè per la salvaguardia del benessere della vita.
2. La Regione Abruzzo programma tutte le attività necessarie alla realizzazione e alla promozione dei progetti "Appennino Parco d'Europa".
3. La Conferenza pianifica tutti gli interventi necessari ai fini della promozione, della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente nelle zone montane, anche di concerto con i parchi nazionali e regionali.
Art. 11. (Patrimonio artistico)
1. Considerato l'elevato valore del patrimonio architettonico, culturale e artistico della città dell'Aquila e del territorio dell'Aquila, la Conferenza promuove tutte le attività necessarie al recupero, alla conservazione e alla promozione dei beni culturali.
Art. 12. (Attività culturali e sportive)
1. La Conferenza avvia attività di ascolto delle associazioni culturali e sportive presenti nella città dell'Aquila e nel "sistema territoriale dell'Aquila", allo scopo di programmare interventi settoriali finalizzati ad aumentare l'incidenza sociale delle attività svolte da tali associazioni, anche in considerazione del ruolo che la cultura e lo sport rivestono nella prevenzione dei fenomeni di disagio sociale e nella facilitazione dell'integrazione.
Art. 13. (Perdonanza Celestiniana)
1. Si riconosce alla Perdonanza Celestiniana il valore di patrimonio dell'intera collettività abruzzese. Considerati gli effetti favorevoli per l'identità culturale e turistica del territorio regionale che possono derivare da un'adeguata promozione dell'evento, la Regione Abruzzo si impegna a promuovere la collocazione attrattiva dell'evento medesimo.
2. La Conferenza in composizione permanente pianifica le attività necessarie alla valorizzazione dell'esperienza della Perdonanza Celestiniana, anche occupandosi di organizzare annualmente un festival delle religioni e delle fedi, coinvolgendo i siti del cammino celestiniano.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 14. (Personale e organizzazione)
1. La Regione Abruzzo, allo scopo di garantire al Comune dell'Aquila e ai Comuni del "sistema territoriale dell'Aquila" una dotazione di organico adeguata rispetto agli oneri derivanti dalla presente legge, può ricorrere, previa intesa con i comuni interessati e con l'assenso del dipendente, all'assegnazione temporanea del personale del proprio organico di appartenenza, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del
Art. 15. (Attività di controllo e monitoraggio)
1. La Regione al fine di assicurare l'effettivo conseguimento dei risultati attesi, pone in essere le necessarie attività di controllo e monitoraggio sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, oltrechè sulla qualità e la tempestività degli interventi.
Art. 16. (Norma finanziaria)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno 2019 e pertanto per l'anno 2018 non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per il biennio 2018-2020, agli oneri di cui all'articolo 7, stimati per entrambe le annualità in euro 785.000,00, e corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con le risorse stanziate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 2 del bilancio pluriennale 2018-2020, stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del
3. Agli oneri per gli esercizi successivi, corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio.
4. Le risorse di cui alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il principio dell'addizionalità.
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
Allegato 1
di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)
1. Campotosto
2. Montereale
3. Capitignano
4. Cagnano Amiterno
5. Barete
6. Pizzoli
7. Scoppito
8. L'Aquila
9. Castel del Monte
10. Santo Stefano di Sessanio
11. Villa Santa Lucia
12. Ofena
13. Calascio
14. Barisciano
15. Castelvecchio Calvisio
16. Carapelle
17. Poggio Picenze
18. Lucoli
19. Fossa
20. San Pio delle Camere
21. Ocre
22. San Demetrio nè Vestini
23. Tornimparte
24. Prata d'Ansidonia
25. Capestrano
26. Caporciano
27. Rocca di Cambio
28. Villa Sant'Angelo
29. Navelli
30. Fagnano Alto
31. Rocca di Mezzo
32. Fontecchio
33. San Benedetto in Perillis
34. Collepietro
35. Acciano
36. Tione degli Abruzzi
37. Molina
38. Secinaro
39. Castelvecchio Subequo
40. Gagliano Aterno
41. Castel di Ieri
42. Goriano Sicoli
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 ottobre 2019, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.