§ 1.2.77 - L.R. 16 luglio 2018, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:16/07/2018
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 7 della L.R. 9/2013)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 8 della L.R. 9/2013)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 9 della L.R. 9/2013)
Art. 4.  (Sostituzione allegati alla L.R. 9/2013)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.77 - L.R. 16 luglio 2018, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(B.U. 3 agosto 2018, n. 74 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 7 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

"1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge.".

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 8 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 9/2013 è sostituito dal seguente:

"1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonchè il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.".

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 9/2013 è sostituito dal seguente:

"1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.".

 

     Art. 4. (Sostituzione allegati alla L.R. 9/2013)

1. L'Allegato 2 alla L.R. 9/2013 è sostituito dall'Allegato 1 alla presente legge.

2. L'Allegato 4 alla L.R. 9/2013 è sostituito dall'Allegato 2 alla presente legge.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

Allegato 1

Modello della faccia interna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4)

(Omissis)

 

Allegato 2

Caratteristiche della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale (articolo 8, comma 4)

 

La faccia interna della scheda (Allegato 2) è di norma suddivisa in quattro parti uguali.

La parte prima, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i rettangoli in cui sono collocati i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale, con due righe, poste a destra di ognuno di essi, riservate all'eventuale indicazione del cognome, ovvero del nome e cognome, del candidato o dei candidati alla carica di consigliere regionale per il quale o per i quali si intende esprimere preferenza.

Sulla parte seconda, così come sulla quarta, collocati a destra e geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo contenente il contrassegno della lista circoscrizionale e le righe destinate all'espressione dell'eventuale voto o degli eventuali voti di preferenza, sono stampati il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

Ciascuno dei suddetti rettangoli e il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, il secondo più ampio rettangolo contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate e, collocata alla loro destra e geometricamente in posizione centrale rispetto all'insieme degli stessi, la stampa del nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato.

I rettangoli più ampi sono collocati nella scheda secondo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali ex art. 14, comma 1, lett. a), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.

In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli contenenti i contrassegni di ciascuna lista circoscrizionale e la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza o delle preferenze sono collocati all'interno del più ampio rettangolo seguendo l'ordine risultante dai sorteggi compiuti dagli uffici centrali circoscrizionali, ex art. 14, comma 1, lett. b), ed aventi efficacia ciascuno per la rispettiva circoscrizione elettorale, progredendo dall'alto verso il basso.

Le parti prima e terza non possono contenere un numero di contrassegni di lista superiore a 9.

Qualora di una coalizione facciano parte liste in numero superiore a 9, l'altezza della scheda è opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa degli ulteriori e necessari rettangoli nello spazio della stessa parte. In ogni caso, infatti, i rettangoli relativi alle liste della stessa coalizione devono essere contenuti nella medesima parte.

In caso di necessità, può farsi ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutte le liste e coalizioni di liste.

La scheda, consegnata aperta, deve essere restituita debitamente piegata dall'elettore prima di uscire dalla cabina, verticalmente (in modo che la prima parte della faccia interna ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive) seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro e orizzontalmente a metà, in modo da lasciare visibile il riquadro stampato sulla parte quarta (o eventualmente sulla sesta) della faccia esterna della scheda (Allegato 3), contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla data della votazione, alla circoscrizione elettorale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.