Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.4 fallimento e procedure concorsuali |
Data: | 18/05/2018 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione |
Art. 2. Modifiche alla legge fallimentare |
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 |
Art. 4. Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 |
Art. 5. Disposizioni finanziarie e transitorie |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 87.4.40 - D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54.
Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.
(G.U. 26 maggio 2018, n. 121)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
a) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, nè quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della
b) dopo l'articolo 35, sono inseriti i seguenti:
«Art. 35.1 (Dichiarazione di incompatibilità). - 1. L'amministratore giudiziario, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinchè dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.
2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2, l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della
3. Il coadiutore nominato dall'amministratore giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività. L'amministratore giudiziario entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non può avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Art. 35.2 (Vigilanza). - 1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della Corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e la sezione di appartenenza;
b) il nome dell'ausiliario e la tipologia dell'incarico conferitogli;
c) la data di conferimento dell'incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.
2. Il presidente della Corte di appello tiene conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.».
Art. 2. Modifiche alla legge fallimentare
1. All'articolo 28 del
«Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del
Art. 3. Modifiche al
1. All'articolo 8 del
«3-bis. Al commissario autonomamente nominato ai sensi del comma 1, lettera b), ed al coadiutore di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del presente decreto e 32 della legge fallimentare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del
Art. 4. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 7, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «nominato dal giudice» sono inserite le seguenti: «; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del
b) all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le parole: «
Art. 5. Disposizioni finanziarie e transitorie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La disposizione di cui all'articolo 35.2, comma 1, del
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.