Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 29/03/2018 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
§ 67.4.490 - D.P.R. 29 marzo 2018, n. 57.
Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale.
(G.U. 30 maggio 2018, n. 124)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Vista la
Vista la
Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2-bis, lettera a), della
Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, e, in particolare, l'articolo 11, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione, si provvede all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 febbraio 2009, recante l'identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Vista la nota 0010230/P del 16 settembre 2016 con la quale il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto di integrare l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, prevedendo al suo interno anche il porto di Monfalcone, al fine di perseguire una efficiente razionalizzazione del sistema portuale della regione e di porre in essere le necessarie azioni sinergiche per lo sviluppo del sistema medesimo con importanti ricadute sul territorio e sul tessuto socio-economico regionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2018;
Acquisito il parere favorevole della IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 2018;
Considerato che la 8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche alla
1. All'allegato A, di cui all'articolo 6, comma 2, della
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1406