Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 18/05/2018 |
Numero: | 72 |
Sommario |
Art. 1. Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro |
Art. 2. Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro |
Art. 3. Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 |
Art. 4. Documento unico di regolarità contributiva |
Art. 5. Non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori |
Art. 6. Comunicazioni e richiesta di informazioni |
Art. 7. Disposizioni finanziarie |
§ 58.8.246 - D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72.
Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161.
(G.U. 21 giugno 2018, n. 142)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
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Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
1. Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal
2. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del
3. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso in via provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del
4. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del
5. Il trattamento di cui al comma 1 non può essere richiesto per:
a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.
6. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui al comma 5 si realizzano ed è revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità applicative del presente articolo.
Art. 2. Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro
1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, il cui rapporto di lavoro è risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le previsioni del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del
2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere richiesta per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5.
3. L'indennità di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, comma 5, si realizzano ed è revocata, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
Art. 3. Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla
1. All'articolo 1 della
a) al comma 195 dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «e di cui agli articoli 240-bis, primo comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del
b) al comma 196, lettera b), dopo le parole: «finanziamenti agevolati», sono inserite le seguenti: «di importo non superiore a due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento».
Art. 4. Documento unico di regolarità contributiva
1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del
Art. 5. Non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori
1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del
Art. 6. Comunicazioni e richiesta di informazioni
1. All'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, per ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3, l'autorità amministrativa procedente ne dà comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è inviata altresì specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del
2. Ai fini della concessione delle misure di cui al presente decreto, l'autorità amministrativa procedente può chiedere informazioni all'amministratore giudiziario, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e all'autorità giudiziaria competente che possono trasmettere documentazione e informazioni anche d'ufficio.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7. Disposizioni finanziarie
1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le misure previste dal presente decreto e sono altresì definite le procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa anche ai sensi del comma 3 del presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere.
3. Le misure di cui al presente decreto sono concesse, previa verifica dei requisiti di legge non riservati alla valutazione dell'autorità giudiziaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal decreto di cui al comma 2, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura prevista dall'articolo 3, per la quale si provvede a valere sulle risorse finanziarie già stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della