§ 33.1.385 - D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:26/03/2018
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265
Art. 2.  Operazioni di consegna
Art. 3.  Decorrenza dell'efficacia
Art. 4.  Norme transitorie


§ 33.1.385 - D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni.

(G.U. 11 maggio 2018, n. 108)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

     Visto l'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

     Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, e in particolare, gli articoli 1, 2 e 6;

     Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265

     1. Al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonchè dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto», sono soppresse;

     b) dopo il comma 1 dell'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

     1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento»;

     c) dopo il comma 2 dell'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, è trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

     2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale è collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresì, la retribuzione individuale di anzianità in godimento all'atto dell'inquadramento.»;

     d) dopo l'articolo 7 è aggiunta la seguente tabella:

 

     TABELLA A

     (Articolo 1, comma 1, lettera c)

     UNITÀ DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018)

 

 

     Art. 2. Operazioni di consegna

     1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali ricade il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine, ed il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono trasferiti alla Regione, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 265/2001.

     2. Ai fini di cui al comma 1, i termini fissati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in cui, ai sensi dell'articolo 3, assumono efficacia le disposizioni del presente decreto.

     3. La Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti con il presente decreto a decorrere dalla data di consegna dei medesimi.

 

     Art. 3. Decorrenza dell'efficacia

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale.

 

     Art. 4. Norme transitorie

     1. I procedimenti già iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla Regione.