Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.2 disciplina generale |
Data: | 13/04/2018 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento |
Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 13. Entrata in vigore |
§ 10.2.100 - D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106».
(G.U. 4 maggio 2018, n. 102)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto l'articolo 8 della citata
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 1, comma 7, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Considerato che le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del
Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del
1. All'articolo 4, comma 4, del
Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del
1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del
Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del
1. All'articolo 8, comma 2, del
Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del
1. All'articolo 9 del
Art. 6. Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10 del
«2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitrè membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.».
Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del
1. All'articolo 11 del
«6-bis. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6-bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.».
Art. 8. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15, comma 1, del
Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del
1. All'articolo 16, comma 7, del
Art. 10. Modifiche all'articolo 24 del
1. All'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.».
Art. 11. Modifiche all'articolo 26 del
1. Il comma 4 dell'articolo 26 del
2. All'articolo 28, comma 2, della
Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.