§ 5.2.202 - L.R. 21 giugno 2018, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:21/06/2018
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 2.  Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 3.  Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 4.  Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 5.  Abrogazione dell’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 6.  Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 7.  Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 8.  Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 9.  Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 10.  Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 11.  Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
Art. 12.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 5.2.202 - L.R. 21 giugno 2018, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

(B.U. 26 giugno 2018, n. 62)

 

Art. 1. Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: “leggi vigenti,” sono sostituite dalle seguenti: “leggi nazionali vigenti, le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77,”.

2. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: “l’attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori.” sono sostituite dalle seguenti: “le strutture di sostegno per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, quali i centri antiviolenza e le case rifugio.”.

 

     Art. 2. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: “e il miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello” sono sostituite dalle seguenti: “, il miglioramento strutturale e la gestione di centri antiviolenza e di case rifugio”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: “agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza” sono sostituite dalle seguenti: “alle progettualità degli enti locali, delle unità locali socio-sanitarie (ULSS) e delle strutture di cui alla presente legge, per la realizzazione di servizi di supporto alle donne vittime di violenza, anche al fine di promuovere percorsi di autonomia lavorativa e sociale. Nell’ambito delle attività di sostegno possono essere ricomprese anche le misure di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” e della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” nonché le eventuali ulteriori misure individuate dalla programmazione nazionale o regionale. La misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA) viene assicurata anche alle donne vittime di violenza, che si trovino in una situazione di disagio socio economico, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso le strutture specializzate e riconosciute dalla presente legge. Il RIA prevede anche un sostegno economico atto a promuovere la dignità della persona e contemporaneamente la crescita di competenze e di una piena autonomia.”.

3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: “per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità.” sono sostituite dalle seguenti: “, anche alla luce dei dati e delle informazioni fornite dalle strutture di sostegno in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, per mettere in atto misure efficaci di contrasto;”.

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono aggiunte le seguenti:

“e bis) la realizzazione di attività di carattere informativo, culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, con enti locali, e con soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità;

e ter) interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza di cui alla normativa nazionale e agli strumenti di attuazione nazionale.”.

5. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole “anche tramite un protocollo generale” sono sostituite dalle seguenti: “e favorendo altresì l’adozione di un protocollo comune in tutto il territorio regionale”.

 

     Art. 3. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: “violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi,” sono sostituite dalle seguenti: “o si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza di genere,”.
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: “la massima priorità alla sicurezza.” sono inserite le seguenti: “Possono altresì garantire un servizio di accoglienza in pronta emergenza.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 dopo le parole: “possono essere promossi” sono inserite le seguenti: “e gestiti”.

4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, la parola: “singoli,” è soppressa.

5. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: “I centri antiviolenza” sono inserite le seguenti: “rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,”.

6. La lettera i) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è sostituita dalla seguente:

“i) raccolta e analisi di dati e informazioni, raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali.”.

 

     Art. 4. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è inserito il seguente;

“1 bis. Le case rifugio possono essere distinte in due tipologie: case rifugio A e case rifugio B.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “Alle case rifugio” è inserita la seguente lettera: “A”;

b) dopo le parole: “sicurezza delle vittime di violenza.” sono inserite le seguenti: “Tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B al fine di poter facilitare un percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l’autonomia per le ospiti.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: “possono essere promosse” sono inserite le seguenti: “e gestite”.

4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, la parola: “singoli,” è soppressa.

5. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, dopo le parole: “Le case rifugio” sono inserite le seguenti: “rispondono ai requisiti sanciti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale e,”.

6. Dopo la lettera c) del comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è aggiunta la seguente:

“c bis) contribuire a svolgere attività di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, in collaborazione con le istituzioni locali.”.

7. Al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: “esclusivamente per il tramite dei centri antiviolenza, anche su segnalazione” sono sostituite dalle seguenti: “di norma per il tramite dei centri antiviolenza e anche su segnalazione ai medesimi”.

 

     Art. 5. Abrogazione dell’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. L’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è abrogato.

 

     Art. 6. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 le parole: “e delle case di secondo livello” sono soppresse.

2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “e nelle case di secondo livello” sono soppresse;

b) le parole: “fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza.” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato.”.

 

     Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “3, 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “3 e 4”;

b) dopo le parole: “comunicano” sono inserite le seguenti: “con cadenza annuale”;

c) dopo le parole: “che la approva” sono inserite le seguenti: “e rende pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinto per tipologia. Le strutture altresì comunicano i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza, raccolte in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale”.

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, è abrogato.

 

     Art. 8. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 dopo le parole: “violenza contro le donne” sono inserite le seguenti: “anche in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,”.

 

     Art. 9. Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: “I centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello per donne vittime di violenza” sono sostituite dalle seguenti: “I centri antiviolenza e le case rifugio, come previsto dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale,”.

 

     Art. 10. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: “, anche attraverso l’ente locale coordinatore del progetto, e presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono.” sono sostituite dalle seguenti: “e presentano ogni anno alla Giunta regionale un aggiornamento sull’andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono, su apposita modulistica regionale.”.

 

     Art. 11. Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, le parole: “agli enti locali,” sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, la parola: “singoli,” è soppressa.

 

     Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.