| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Veneto | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.2 assistenza sociale | 
| Data: | 21/06/2018 | 
| Numero: | 22 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 2. Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 3. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 4. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 5. Abrogazione dell’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 6. Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 8. Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 9. Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 10. Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 11. Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. | 
| Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria. | 
§ 5.2.202 - L.R. 21 giugno 2018, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".
(B.U. 26 giugno 2018, n. 62)
				Art. 1. Modifiche dell’articolo 1 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 1 della 
				2. Al comma 3 dell’articolo 1 della 
				     Art. 2. Modifiche dell’articolo 2 della 
				1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della 
				2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della 
				3. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della 
				4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della 
“e bis) la realizzazione di attività di carattere informativo, culturale, educativo, formativo e di sensibilizzazione da svolgere anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, con enti locali, e con soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità;
e ter) interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza di cui alla normativa nazionale e agli strumenti di attuazione nazionale.”.
				5. Al comma 2 dell’articolo 2 della 
				     Art. 3. Modifiche dell’articolo 3 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 3 della 
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della 
				3. Al comma 2 dell’articolo 3 della 
				4. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della 
				5. Al comma 3 dell’articolo 3 della 
				6. La lettera i) del comma 3 dell’articolo 3 della 
“i) raccolta e analisi di dati e informazioni, raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, da mettere a disposizione di singole persone, gruppi di interesse, istituzioni locali.”.
				     Art. 4. Modifiche dell’articolo 4 della 
				1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della 
“1 bis. Le case rifugio possono essere distinte in due tipologie: case rifugio A e case rifugio B.”.
				2. Al comma 2 dell’articolo 4 della 
a) dopo le parole: “Alle case rifugio” è inserita la seguente lettera: “A”;
b) dopo le parole: “sicurezza delle vittime di violenza.” sono inserite le seguenti: “Tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B al fine di poter facilitare un percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l’autonomia per le ospiti.”.
				3. Al comma 4 dell’articolo 4 della 
				4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della 
				5. Al comma 5 dell’articolo 4 della 
				6. Dopo la lettera c) del comma 5 dell’articolo 4 della 
“c bis) contribuire a svolgere attività di raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza, in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale, in collaborazione con le istituzioni locali.”.
				7. Al comma 6 dell’articolo 4 della 
				     Art. 5. Abrogazione dell’articolo 5 della 
				1. L’articolo 5 della 
				     Art. 6. Modifiche dell’articolo 6 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 6 della 
				2. Al comma 2 dell’articolo 6 della 
a) le parole: “e nelle case di secondo livello” sono soppresse;
b) le parole: “fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza.” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo di tempo previsto dal percorso personalizzato.”.
				     Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 7 della 
a) le parole: “3, 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “3 e 4”;
b) dopo le parole: “comunicano” sono inserite le seguenti: “con cadenza annuale”;
c) dopo le parole: “che la approva” sono inserite le seguenti: “e rende pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinto per tipologia. Le strutture altresì comunicano i dati e le informazioni sul fenomeno della violenza, raccolte in linea con la normativa nazionale e gli strumenti di attuazione nazionale”.
				2. Il comma 2 dell’articolo 7 della 
				     Art. 8. Modifiche dell’articolo 8 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 8 della 
				     Art. 9. Modifiche dell’articolo 9 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 9 della 
				     Art. 10. Modifiche dell’articolo 10 della 
				1. Al comma 4 dell’articolo 10 della 
				     Art. 11. Modifiche dell’articolo 12 della 
				1. Al comma 1 dell’articolo 12 della 
				2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della 
Art. 12. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.