§ 2.4.91 - L.R. 18 luglio 2018, n. 24.
Modifica alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:18/07/2018
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Differimento dei termini per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali.
Art. 2.  Invarianza della spesa.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 2.4.91 - L.R. 18 luglio 2018, n. 24.

Modifica alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali".

(B.U. 20 luglio 2018, n. 70)

 

CAPO I

Titolo

 

Art. 1. Differimento dei termini per la costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali.

1. I termini per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali di cui al comma 3, dell’articolo 2, della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali” e, conseguentemente, il termine per la costituzione del Consiglio stesso, previsti all’articolo 17 della legge citata sono differiti di novanta giorni.

 

CAPO II

Disposizioni finali

 

     Art. 2. Invarianza della spesa.

1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.