Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 18/05/2018 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 86/2016 |
Art. 2. Turismo accessibile. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 86/2016 |
Art. 3. Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 86/2016 |
Art. 4. Funzioni della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 86/2016 |
Art. 5. Funzioni dei comuni. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 86/2016 |
Art. 6. Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 86/2016 |
Art. 7. Cabina di regia del turismo. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 86/2016 |
Art. 8. Strutture ricettive. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 86/2016 |
Art. 9. Alberghi. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 86/2016 |
Art. 10. Alberghi diffusi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 86/2016 |
Art. 11. Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 86/2016 |
Art. 12. Campeggi. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 86/2016 |
Art. 13. Villaggi turistici. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 86/2016 |
Art. 14. Campingvillage. Abrogazione dell’articolo 26 della l.r. 86/2016 |
Art. 15. Marina resort. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 86/2016 |
Art. 16. Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 86/2016 |
Art. 17. Classificazione. Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 86/2016 |
Art. 18. Verifica della classificazione. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 86/2016 |
Art. 19. Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 86/2016 |
Art. 20. Altre strutture ricettive e locazioni turistiche. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della l.r. 86/2016 |
Art. 21. Tipologie di strutture ricettive extraalberghiere per l’ospitalità collettiva. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 86/2016 |
Art. 22. Ostelli. Modifiche all’articolo 46 della l.r. 86/2016 |
Art. 23. Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 52 della l.r. 86/2016 |
Art. 24. Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 86/2016 |
Art. 25. Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 68 della l.r. 86/2016 |
Art. 26. Locazioni turistiche. Sostituzione dell’articolo 70 della l.r. 86/2016 |
Art. 27. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 86/2016 |
Art. 28. Cessazione dell’attività. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 86/2016 |
Art. 29. Chiusura dell’attività. Modifiche all’articolo 80 della l.r. 86/2016 |
Art. 30. Obblighi di comunicazione e di pubblicità. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della l.r. 86/2016 |
Art. 31. Informazioni. Sostituzione dell’articolo 84 della l.r. 86/2016 |
Art. 32. Comunicazioni ai fini statistici. Inserimento dell’ articolo 84 bis nella l.r. 86/2016 |
Art. 33. Sanzioni amministrative. Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 86/2016 |
Art. 34. Attività complementari. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 86/2016 |
Art. 35. Polizze assicurative. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 86/2016 |
Art. 36. Chiusura temporanea dell’agenzia. Modifiche all’articolo 92 della l.r. 86/2016 |
Art. 37. Agenzie di viaggio e turismo on line. Modifiche all’articolo 93 della l.r. 86/2016 |
Art. 38. Uffici di biglietteria. Modifiche all’articolo 99 della l.r. 86/2016 |
Art. 39. Definizione dell’attività di guida turistica. Modifiche all’articolo 104 della l.r. 86/2016 |
Art. 40. Definizione dell’attività di accompagnatore turistico. Modifiche all’articolo 114 della l.r. 86/2016 |
Art. 41. Esercizio della professione. Sostituzione dell’articolo 115 della l.r. 86/2016 |
Art. 42. Titoli. Abrogazione dell’articolo 116 della l.r. 86/2016 |
Art. 43. Definizione dell’attività di guida ambientale. Sostituzione dell’articolo 122 della l.r. 86/2016 |
Art. 44. Esercizio della professione. Sostituzione dell’articolo 123 della l.r. 86/2016 |
Art. 45. Norme transitorie e finali. Modifiche all’articolo 159 della l.r. 86/2016 |
Art. 46. Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di guida turistica. Inserimento dell’ articolo 159 bis nella l.r. 86/2016 |
§ 4.7.86 - L.R. 18 maggio 2018, n. 24.
Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016.
(B.U. 25 maggio 2018, n. 19)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere m), n), o) e z), dello Statuto;
Vista la
Visti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie locali, espressi nelle sedute del 20 marzo e del 16 aprile 2018;
Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 20 marzo 2018, relativo alle modifiche alla
Visto il parere istituzionale favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2018, relativo alla definizione degli ambiti territoriali per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale;
Considerato che:
1. È necessario, a seguito del ricorso promosso in data 27 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 70, 122 e 123 della
2. È necessario, nel rispetto delle attribuzioni statali in materia di professioni, specificare il suddetto carattere transitorio e cedevole anche in riferimento alla professione di accompagnatore turistico, prevedendo al contempo il superamento di un esame tra i requisiti per lo svolgimento della professione;
3. È opportuno, proprio in considerazione del carattere cedevole delle disposizioni in materia di accompagnatore turistico e guida ambientale, non accogliere il parere espresso dalla Prima Commissione consiliare nella parte relativa alle suddette figure professionali;
4. Lo Stato non ha adottato la disciplina legislativa relativa al profilo professionale ed ai requisiti per l’accesso alla professione di guida turistica e non è stata approvata l’intesa di cui articolo 8, comma 6, della
5. Al fine di facilitare la fruizione dell’offerta turistica da parte delle persone disabili, viene prevista l’estensione agli stabilimenti balneari dell’obbligo di fornire informazioni sull’accessibilità delle strutture, obbligo previsto attualmente solo per le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
6. È opportuno definire, in un apposito allegato della
7. È opportuno altresì disciplinare le maggioranze necessarie ai fini della stipulazione della convenzione per ambito territoriale e gli effetti per i comuni non aderenti, oltre alla modalità di esercizio congiunto delle funzioni di accoglienza e informazione turistica per più ambiti territoriali contigui;
8. Analogamente a quanto già previsto per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale da parte dei comuni capoluoghi di provincia o dei comuni in forma associata, viene introdotto anche per la Città metropolitana di Firenze l’obbligo di stipulare convenzioni con l’Agenzia regionale di promozione turistica e con Fondazione Sistema Toscana e di istituire l’Osservatorio turistico di destinazione;
9. Al fine di realizzare un’offerta differenziata, si prevede la possibilità che l’albergo diffuso possa essere composto anche da una struttura ricettiva alberghiera o extralberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, alla quale si applica la disciplina prevista per la medesima tipologia ricettiva;
10. Al fine di uniformare a quanto già previsto per le strutture ricettive alberghiere, viene introdotta, anche per le strutture ricettive all’aperto, quali campeggi e villaggi turistici, la facoltà di esercitare l’attività di centro benessere nei confronti sia delle persone alloggiate, sia del pubblico;
11. Viene modificato il periodo di sospensione dell’attività da parte delle strutture ricettive che comporta l’obbligo della comunicazione, al fine di uniformarlo a quello già previsto per le agenzie di viaggio;
12. Allo scopo di rendere effettivo l’obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche da parte dei titolari/gestori delle strutture ricettive e di coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche, vengono regolamentate le modalità di trasmissione delle comunicazioni ai comuni capoluogo di provincia e alla Città metropolitana di Firenze e vengono introdotte le sanzioni pecuniarie per l’omissione o l’incompleta effettuazione di detta comunicazione;
13. È necessario, infine, operare anche alcune modifiche per superare criticità applicative emerse nel primo anno di applicazione della legge, in modo da chiarire la portata di alcune norme e di renderne più agevole la lettura;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 2 del preambolo della
2. Al punto 4 del preambolo della
3. Al punto 5 del preambolo della
4. Il punto 7 del preambolo della
“7. Al fine di regolamentare l’ospitalità offerta dagli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, vengono disciplinati i requisiti che tali alloggi devono possedere e viene previsto, per chi dà in locazione tali alloggi, l’obbligo di comunicazione al comune delle informazioni relative all’attività svolta e alla eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività;”.
5. Il punto 9 del preambolo della
“9. Al fine di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Art. 2. Turismo accessibile. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 3. Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 3 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
2. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 3 della
“m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 37, comma 1;”.
3. Alla lettera s) del comma 1 dell’articolo 3 della
4. La lettera t) del comma 1 dell’articolo 3 della
“t) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 122, comma 2;”.
Art. 4. Funzioni della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della
“3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città metropolitana di Firenze adempie quanto previsto dall'articolo 7.”.
Art. 5. Funzioni dei comuni. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della
“2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 7.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della
“2 bis. I comuni che non aderiscono alla convenzione di cui al comma 2 continuano ad esercitare le sole funzioni di accoglienza e informazione turistica relative al proprio territorio, ai sensi del comma 1, lettera c).”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 6 della
“2 ter. I comuni presenti in più ambiti territoriali di cui dell’allegato A possono aderire alla convenzione di uno solo dei suddetti ambiti.”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
“3 bis. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale possono essere esercitate congiuntamente per più ambiti territoriali contigui, tramite la stipulazione di un’unica convenzione alla quale aderiscano almeno i due terzi dei comuni che appartengono a ciascun ambito.”.
Art. 6. Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 7. Cabina di regia del turismo. Modifiche all’articolo 14 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della
“1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale.”.
2. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 14 della
3. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 14 della
4. Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 14 della
“e bis) effettua con cadenza annuale una valutazione delle attività degli uffici di accoglienza ed informazione turistica.”.
Art. 8. Strutture ricettive. Modifiche all’articolo 17 della
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 17 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della
“2 bis. L’apertura dell’albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare.”.
Art. 9. Alberghi. Modifiche all’articolo 18 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della
“2 bis. E’ altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 18 della
“2 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.”.
Art. 10. Alberghi diffusi. Modifiche all’articolo 21 della
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della
2. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 21 della
“b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG).”.
3. Il comma 8 dell’articolo 21 della
Art. 11. Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Sostituzione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della
“Art. 22 - Composizione e servizi degli alberghi diffusi
1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da:
a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;
b) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.
2. L’albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione, disciplinata dalla presente legge; a tale struttura si applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.
3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.
4. Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento.
5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.
6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile.”.
Art. 12. Campeggi. Modifiche all’articolo 24 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della
“3 bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 24 della
“3 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 24 della
4. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell’articolo 24 della
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della
“5 bis. Possono assumere la denominazione di “camping village“i campeggi nei quali l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, allestite dal titolare o gestore, è in percentuale superiore al 30 per cento delle piazzole.”.
Art. 13. Villaggi turistici. Modifiche all’articolo 25 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della
“2 bis. È altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 25 della
“2 ter. La messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, ad uso esclusivo degli ospiti, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla SCIA, salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.”.
Art. 14. Campingvillage. Abrogazione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
Art. 15. Marina resort. Modifiche all’articolo 27 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 27 della
Art. 16. Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della
Art. 17. Classificazione. Sostituzione dell’articolo 37 della
1. L’articolo 37 della l.r.86/2016 è sostituito dal seguente:
“Art. 37 - Classificazione
1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del
2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono classificati:
a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da uno a cinque;
b) i campeggi e i parchi di vacanza, con un numero di stelle variabile da uno a quattro;
c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro;
d) i marina resort con un numero di ancore variabile da uno a quattro;
e) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera.
3. La classificazione della struttura è determinata in base ad autocertificazione dell’interessato all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo 32.
4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.”.
Art. 18. Verifica della classificazione. Modifiche all’articolo 38 della
1. La rubrica dell’articolo 38 della
2. Al comma 1 dell’articolo 38 della
Art. 19. Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa. Modifiche all’articolo 41 della
1. Nella rubrica dell’articolo 41 della
2. Al comma 1 dell’articolo 41 della
3. Al comma 3 dell’articolo 41 della
Art. 20. Altre strutture ricettive e locazioni turistiche. Sostituzione della rubrica del capo II del titolo II della
1. La rubrica del capo II del titolo II della
Art. 21. Tipologie di strutture ricettive extraalberghiere per l’ospitalità collettiva. Modifiche all’articolo 44 della
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 della
Art. 22. Ostelli. Modifiche all’articolo 46 della
1. La rubrica dell’articolo 46 della
2. Al comma 1 dell’articolo 46 della
Art. 23. Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 52 della
1. Al comma 1 dell’articolo 52 della
Art. 24. Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 62 della
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della
Art. 25. Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 68 della
1. Al comma 1 dell’articolo 68 della
Art. 26. Locazioni turistiche. Sostituzione dell’articolo 70 della
1. L’articolo 70 della
“Art. 70 - Locazioni turistiche
1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 del
2. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:
a) le informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente;
b) l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse dal comune alla Città metropolitana di Firenze o al comune capoluogo di provincia per gli adempimenti di competenza.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce altresì le modalità e i termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo comma 2.
5. Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
6. Chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, come definiti nel regolamento di cui all’articolo 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta od omessa comunicazione di cui al comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.”.
Art. 27. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 74 della
1. Al comma 1 dell’articolo 74 della
Art. 28. Cessazione dell’attività. Modifiche all’articolo 79 della
1. Al comma 1 dell’articolo 79 della
Art. 29. Chiusura dell’attività. Modifiche all’articolo 80 della
1. Il comma 2 dell’articolo 80 della
“2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o servizi minimi previsti nel regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 80 della
Art. 30. Obblighi di comunicazione e di pubblicità. Sostituzione della rubrica del capo IV del titolo II della
1. La rubrica del capo IV del titolo II della
Art. 31. Informazioni. Sostituzione dell’articolo 84 della
1. L’articolo 84 della
“Art. 84 - Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche
1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze ricevono dagli SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite con atto della Giunta regionale.
2. I comuni trasmettono alla Regione l'elenco dei concessionari di stabilimenti balneari, con l’indicazione dei canoni da questi corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno.”.
Art. 32. Comunicazioni ai fini statistici. Inserimento dell’ articolo 84 bis nella
1. Dopo l’articolo 84 della
“Art. 84 bis - Comunicazioni ai fini statistici
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del
Art. 33. Sanzioni amministrative. Sostituzione dell’articolo 86 della
1. L’articolo 86 della
“Art. 86 - Sanzioni amministrative
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omettono di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 84 bis, o la trasmettono parzialmente o totalmente non compilata, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.
3. Coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche in forma non imprenditoriale, qualora incorrano nelle violazioni di cui al comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma, con importi dimezzati.
4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate.”.
Art. 34. Attività complementari. Modifiche all’articolo 90 della
1. Al comma 1 dell’articolo 90 della
Art. 35. Polizze assicurative. Modifiche all’articolo 91 della
1. Il comma 2 dell’articolo 91 della
“2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 50, commi 2 e 3, del d.lgs. 79/2011.”.
Art. 36. Chiusura temporanea dell’agenzia. Modifiche all’articolo 92 della
1. Al comma 2 dell’articolo 92 della
Art. 37. Agenzie di viaggio e turismo on line. Modifiche all’articolo 93 della
1. Al comma 1 dell’articolo 93 della
Art. 38. Uffici di biglietteria. Modifiche all’articolo 99 della
1. Al comma 1 dell’articolo 99 della
Art. 39. Definizione dell’attività di guida turistica. Modifiche all’articolo 104 della
1. Il comma 3 dell’articolo 104 della
“3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, di cui all’articolo 3, comma 3, della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 104 della
“3 bis. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al
Art. 40. Definizione dell’attività di accompagnatore turistico. Modifiche all’articolo 114 della
1. Il comma 1 dell’articolo 114 della
“1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 del
Art. 41. Esercizio della professione. Sostituzione dell’articolo 115 della
1. L’articolo 115 della
“Art. 115 - Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
1) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento e superamento dell’esame di cui all’articolo 117;
2) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento dell'esame di cui all'articolo 117;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA.
5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.”.
Art. 42. Titoli. Abrogazione dell’articolo 116 della
1. L’articolo 116 della
Art. 43. Definizione dell’attività di guida ambientale. Sostituzione dell’articolo 122 della
1. L’articolo 122 della
“Art. 122 - Definizione dell’attività di guida ambientale
1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 del
2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.
3. Le guide ambientali collaborano:
a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla
b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.”.
Art. 44. Esercizio della professione. Sostituzione dell’articolo 123 della
1. L’articolo 123 della
“Art. 123 - Esercizio della professione
1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione:
1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra quelli indicati nel regolamento, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;
2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento, e superamento dell'esame di cui all'articolo 125;
3) abilitazione all’esercizio della professione conseguita in altra regione;
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;
c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.
3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.
4. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al
5. La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.”.
Art. 45. Norme transitorie e finali. Modifiche all’articolo 159 della
1. La rubrica dell’articolo 159 della
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 159 della
“1 ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della
3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 159 della
“1 quater. Fino all’entrata in vigore del regolamento, ai fini dell’accesso all’esame per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;
b) diploma di liceo linguistico;
c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;
d) diploma di laurea in lingue;
e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;
f) diploma di laurea in lettere.”.
Art. 46. Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di guida turistica. Inserimento dell’ articolo 159 bis nella
1. Dopo l’articolo 159 della
“Art. 159 bis - Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di guida turistica
1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione previsti alla conclusione di tali corsi sono sospesi fino alla definizione a livello nazionale del profilo professionale di guida turistica e dei relativi requisiti di accesso e, comunque, non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Sono organizzate periodiche sessioni di esami per le guide turistiche che richiedono l’integrazione dell’abilitazione professionale ai sensi dell’articolo 109.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai corsi di formazione in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo, alle sessioni di esame relative ai medesimi corsi, nonché a quelle relative ai corsi di formazione conclusi e agli esami in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente articolo.”.