§ 3.5.161 - L.R. 13 giugno 2018, n. 30.
Clausola valutativa dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:13/06/2018
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Clausola valutativa. Inserimento dell’ articolo 3 bis nella l.r. 42/2015.
Art. 2.  Disposizione transitoria


§ 3.5.161 - L.R. 13 giugno 2018, n. 30.

Clausola valutativa dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015.

(B.U. 20 giugno 2018, n. 25)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, comma quarto, e l’articolo 123 della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4 dello Statuto;

 

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità);

 

Considerato quanto segue:

 

1. È necessario prevedere un adeguato strumento di valutazione dell’Osservatorio regionale della legalità. Al fine di monitorare il processo di attuazione, in particolare nella fase iniziale, è pertanto necessario l’inserimento di una clausola valutativa all’interno della l.r. 42/2015 che monitori il processo di costituzione e le eventuali criticità emerse in fase di prima attuazione. Oltre a ciò, risulta necessario prevedere l’invio di una relazione, con cadenza triennale, le cui informazioni siano utili a valutare i risultati raggiunti e le eventuali criticità che dovessero emergere durante l’attuazione dell’intervento;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Clausola valutativa. Inserimento dell’ articolo 3 bis nella l.r. 42/2015.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell’Osservatorio regionale della legalità), è inserito il seguente:

“Art. 3 bis Clausola valutativa

1. Il comitato di indirizzo dell’Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

a) l’attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l’avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2, comma 2;

b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quando stabilito all’articolo 3, comma 1;

c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.”.

 

     Art. 2. Disposizione transitoria

1. Entro un anno dall’approvazione della presente legge, il presidente del comitato di indirizzo invia una relazione alla commissione consiliare competente per materia in cui è evidenziato lo stato di complemento del processo di costituzione dell’Osservatorio e le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.