Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 13/06/2018 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Clausola valutativa. Inserimento dell’ articolo 3 bis nella l.r. 42/2015. |
Art. 2. Disposizione transitoria |
§ 3.5.161 - L.R. 13 giugno 2018, n. 30.
Clausola valutativa dell’Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015.
(B.U. 20 giugno 2018, n. 25)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, e l’articolo 123 della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Vista la
Considerato quanto segue:
1. È necessario prevedere un adeguato strumento di valutazione dell’Osservatorio regionale della legalità. Al fine di monitorare il processo di attuazione, in particolare nella fase iniziale, è pertanto necessario l’inserimento di una clausola valutativa all’interno della
Approva la presente legge
Art. 1. Clausola valutativa. Inserimento dell’ articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis Clausola valutativa
1. Il comitato di indirizzo dell’Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:
a) l’attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l’avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 2, comma 2;
b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quando stabilito all’articolo 3, comma 1;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.”.
Art. 2. Disposizione transitoria
1. Entro un anno dall’approvazione della presente legge, il presidente del comitato di indirizzo invia una relazione alla commissione consiliare competente per materia in cui è evidenziato lo stato di complemento del processo di costituzione dell’Osservatorio e le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.