§ 2.10.58 - L.R. 6 luglio 2018, n. 23.
Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 e alla legge regionale n. 2 del 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:06/07/2018
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2017 (Destinazione Sardegna DMO)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017 (Denominazione delle strutture ricettive)
Art. 3.  Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive alberghiere)
Art. 4.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta)
Art. 5.  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)
Art. 6.  Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 (Aree di sosta temporanea a fini turistici)
Art. 7.  Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 2017 (Direttive di attuazione)
Art. 8.  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2017 (Sanzioni amministrative)
Art. 9.  Modifiche all'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016 (Piano per l'istituzione e la gestione della RES)
Art. 10.  Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 (Rete dei borghi della Sardegna)
Art. 11.  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020)
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 2.10.58 - L.R. 6 luglio 2018, n. 23.

Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 e alla legge regionale n. 2 del 2018.

(B.U. 12 luglio 2018, n. 33)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 2017 (Destinazione Sardegna DMO)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "possono partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "partecipano la Regione e";

b) dopo le parole "soggetti pubblici e privati", sono aggiunte le parole "al fine di integrare azioni capaci di superare i deficit infrastrutturali derivanti dall'insularità, creare offerte coordinate e incrementare i flussi turistici".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017 (Denominazione delle strutture ricettive)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2017, dopo le parole "alberghi residenziali", è aggiunta la parola: "condhotel,".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive alberghiere)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Sono "condhotel" le aziende aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.".

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2017 la cifra "35" è sostituita dalla cifra "25".

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017, è aggiunto il seguente:

"7 bis. Si intende destinata al consumo domestico privato, ai sensi del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti finalizzata alla somministrazione della prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità, svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare, di cui al comma 1.".

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 (Aree di sosta temporanea a fini turistici)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 21 bis. (Locazione occasionale a fini ricettivi)

1. La locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al comune territorialmente competente con l'indicazione del periodo di disponibilità e, comunque, in coincidenza con l'eventuale inserimento dell'unità immobiliare su un portale web di vendita on line.

2. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale e effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) all'autorità competente per territorio.

3. All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.".

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 2017 (Direttive di attuazione)

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 16 del 2017, è aggiunta la seguente:

"i bis) le caratteristiche e le modalità di somministrazione della prima colazione nell'esercizio dell'attività occasionale di ospitalità di cui all'articolo 16, comma 7 bis;".

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2017 (Sanzioni amministrative)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:

"4 bis. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'operatore che non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21 bis, commi 1 e 2.".

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016 (Piano per l'istituzione e la gestione della RES)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 ter della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), come introdotto dall'articolo 29 della legge regionale n. 16 del 2017, è aggiunto seguente:

"2 bis. Nel piano di cui al comma 1, al fine di valorizzare le attività multifunzionali delle aziende agricole del territorio e i siti di particolare pregio in esse ricadenti, è prevista la procedura per accogliere le richieste dei privati che manifestino l'interesse ad affiancare al tracciato pubblico della RES un sentiero interno alla propria azienda, impegnandosi ad agire in conformità alle norme del Piano per l'istituzione e la gestione della RES.".

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 (Rete dei borghi della Sardegna)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale n. 16 del 2017 è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'Amministrazione regionale si impegna ad attivare tutte le procedure affinché la "Rete dei borghi della Sardegna" sia inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La Regione rilancia e valorizza i borghi delle zone interne della Sardegna, anche attraverso protocolli di intesa finalizzati ad una valorizzazione turistica dei territori in cui sono localizzati.".

 

     Art. 11. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

missione 07 - programma 01 - titolo 1

2018 euro 260.000

in aumento

missione 07 - programma 01 - titolo 3

2018 euro 260.000

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).