Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 11/06/2018 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Oggetto |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Linee guida |
Art. 5. Norme generali |
Art. 6. Norma finanziaria |
§ III.2.71 - L.R. 11 giugno 2018, n. 22.
Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo socio-sanitario
(B.U. 15 giugno 2018, n. 80)
Art. 1. Finalità
1. La Regione Puglia, ai sensi degli articoli 2 e 3, secondo comma, 4, secondo comma, e 9 e 18 della Costituzione della Repubblica italiana, e ai sensi del
Art. 2. Oggetto
1. In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e nell’esercizio delle facoltà previste per la Regione nel
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini della presente legge, e ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del
Art. 4. Linee guida
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, un elenco degli immobili di proprietà regionale suscettibili di essere concessi in comodato gratuito ai sensi dell’articolo 1803 del codice civile ed emana linee guida che disciplinano:
a) le modalità di presentazione delle domande di concessione in comodato;
b) i criteri da seguirsi nella valutazione delle domande di concessione degli immobili regionali e nella formazione di una graduatoria regionale, secondo un ordine di priorità;
c) le modalità per l’effettuazione dei controlli sul corretto utilizzo dei beni concessi.
Art. 5. Norme generali
1. Gli immobili regionali vengono concessi in comodato nello stato in cui versano all’atto della stipula del contratto. Il comodatario non può chiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dell’immobile, ove non previamente autorizzate dalla competente struttura regionale.
2. I miglioramenti e le addizioni apportati dal comodatario all’immobile nel periodo di vigenza contrattuale devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione e restano acquisiti all’immobile senza obbligo per la stessa di rimborso o indennizzo presente o futuro a favore del comodatario. È fatta altresì salva la facoltà della Regione di pretendere la rimessa in pristino a cura e a spese del comodatario.
3. Per tutto ciò che non è previsto dalla presente legge, si applicano le vigenti disposizioni in materia di comodato.
Art. 6. Norma finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio regionale.
[1] Comma così modificato dall'art. 95 della