§ 6.3.132 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 40.
Bilancio di previsione 2018/2020.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:29/12/2017
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione delle entrate e delle spese)
Art. 2.  (Allegati al bilancio)
Art. 3.  (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata)
Art. 4.  (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)
Art. 5.  (Fondi di riserva)
Art. 6.  (Disavanzo)
Art. 7.  (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione
Art. 8.  (Modalità e condizioni per la contrazione
Art. 9.  (Variazioni di bilancio)
Art. 10.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.132 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 40.

Bilancio di previsione 2018/2020.

(B.U. 29 dicembre 2017, n. 139 - S.O. n. 5)

 

Art. 1. (Stato di previsione delle entrate e delle spese)

1. Per l’esercizio finanziario 2018, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014 e s.m.i., sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 4.557.012.772,46 e di cassa per euro 7.297.131.454,94 e autorizzati impegni di spesa per euro 4.063.587.645,06 e pagamenti per euro 6.816.165.147,61 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.680.321.088,99 e autorizzati impegni di spesa per euro 3.660.846.391,73 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.688.416.052,28 e autorizzati impegni di spesa per euro 3.688.326.491,22 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.

 

     Art. 2. (Allegati al bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 10);

k) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 11);

l) la nota integrativa (allegato 12);

m) ) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

n) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 14);

o) l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (allegato 15);

p) l'elenco analitico delle quote accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 16);

q) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 17);

r) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2018-2020 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 18);

s) l’elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili – margine corrente (allegato 19);

t) il Piano triennale delle opere pubbliche (allegato 20).

 

     Art. 3. (Disposizioni relative allo stato di previsione dell’entrata)

1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e proventi dovuti per l’anno 2018, in relazione allo stato di previsione dell’entrata. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2019 e 2020.

 

     Art. 4. (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di competenza)

1. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui all’articolo 1.

2. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2018 di cui all’articolo 1.

3. La limitazione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le autorizzazioni di spesa ed alle leggi regionali vigenti. Gli interventi finanziati dalle leggi regionali di spesa sono riprogrammati in rapporto all’entità degli stanziamenti iscritti in competenza.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa, per l’esercizio in corso, possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.

5. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono autorizzate le spese per gli importi indicati nella Tabella A, allegata a questa legge (Allegato 18).

 

     Art. 5. (Fondi di riserva)

1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 “Fondi di riserva” è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per complessivi euro 718.837,73 - annualità 2018, euro 557.182,74 - annualità 2019, euro 431.280,43 - annualità 2020. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco n.1 “Spese obbligatorie” allegato a questa legge (Allegato 13).

2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per complessivi euro 317.390,44 - annualità 2018, euro 338.621,00 - annualità 2019, euro 300.000,00 - annualità 2020. L'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa legge (Allegato 14).

3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 490.000.000,00 - annualità 2018.

4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa.

 

     Art. 6. (Disavanzo)

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l’anno 2018 il ricorso al debito per far fronte ad effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per l’importo di euro 375.371.396,98, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell’esercizio 2017.

 

     Art. 7. (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione

dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

1. Sono rinnovate per l’esercizio 2018 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 dell’importo di euro 41.208.566,92;

b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 53.511.209,00;

c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2007 nell’importo di euro 49.773.505,41;

d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2008 nell’importo di euro 59.503.509,31;

e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2009 nell’importo di euro 50.341.929,59;

f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2010 nell’importo di euro 46.296.233,31;

g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2011 nell’importo di euro 11.915.215,64;

h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2012 nell’importo di euro 13.341.252,91;

i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2013 nell’importo di euro 5.757.972,52;

j) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2014 nell’importo di euro 13.751.371,29;

k) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2015 nell’importo di euro 29.970.631,08.

 

     Art. 8. (Modalità e condizioni per la contrazione

dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all'importo massimo di euro 375.371.396,98, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui a questo comma.

2. L'onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2020 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

4. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alla Missione 20, Programma 003 e alla Missione 50, Programma 001, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.

5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50 Programma 002 il Fondo di ammortamento del Bramante Bond.

6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 20 Programma 003, della Missione 50 Programma 001 e Missione 50 Programma 002. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico del debito.

7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.

 

     Art. 9. (Variazioni di bilancio)

1. Le variazioni al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014 e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) in quanto compatibili.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimenti amministrativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 51 e del comma 1 dell’articolo 16 del d.lgs. 118/2011 così come integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014.

 

     Art. 10. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018.

 

(Allegati)

(Omissis)