§ 5.4.112 - L.R. 8 maggio 2018, n. 9.
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:08/05/2018
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 60/1997)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 5.4.112 - L.R. 8 maggio 2018, n. 9.

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”.

(B.U. 10 maggio 2018, n. 41)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 60/1997)

1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM) è sostituito dal seguente:

“5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con un trattamento economico stabilito entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. L’incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l’incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.”.

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.