§ 5.4.110 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 35.
Modifica alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:18/12/2017
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla l.r. 13/1999)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Norme transitorie)


§ 5.4.110 - L.R. 18 dicembre 2017, n. 35.

Modifica alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”

(B.U. 28 dicembre 2017, n. 138)

 

Art. 1. (Modifica alla l.r. 13/1999)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo) è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. (Regime indennitario per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico)

1. Per la realizzazione di interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico il soggetto attuatore in qualità di autorità espropriante, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione del "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI). Articolo 11 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13" approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 21 gennaio 2004, n.116, può disporre nel territorio regionale la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dalla periodica espansione delle acque e per le quali non si procede tramite ablazione del diritto di proprietà.

2. Il provvedimento di costituzione della servitù di cui al comma 1 è trascritto nei pubblici registri immobiliari ai sensi della normativa vigente in materia.

3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione della servitù di cui al comma 1 è corrisposta una indennità determinata in misura non inferiore ad un terzo e non superiore a due terzi di quella spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennità è finalizzata a compensare sia il danno derivante dalla perdita di valore del bene sia il danno correlato alla perdita di produzione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri di calcolo dell'indennità, tenendo conto delle previsioni di cui al comma 3, della frequenza e durata delle piene, dei volumi d'acqua previsti, del tipo di coltura praticata nel fondo, nonché dei tiranti idrici e dell'esistenza di eventuali vincoli idrogeologici derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per le aree assoggettate a servitù di allagamento, dalla data della trascrizione del provvedimento di cui al comma 2 non sono riconosciute ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni.

6. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 può stipulare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), una convenzione con l'imprenditore agricolo che coltiva le aree asservite al fine di assicurare la necessaria manutenzione delle opere idrauliche.

7. Per quanto non previsto in questo articolo, trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).".

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

     Art. 3. (Norme transitorie)

1. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 4 dell'articolo 16 bis della l.r. 13/1999, introdotto dall'articolo 1 di questa legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.