§ 3.1.189 - L.R. 3 aprile 2018, n. 6.
Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge regionale 18 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/04/2018
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)


§ 3.1.189 - L.R. 3 aprile 2018, n. 6. [1]

Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'".

(B.U. 12 aprile 2018, n. 32)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 10/1997 e alla legge regionale 36/2017)

1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come modificati dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”) sono sostituiti dal seguente:

"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione di un numero di cuccioli pari o superiore a venticinque.”.

2. L'articolo 3 della l.r. 36/2017 è abrogato.

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 2018, n. 20.