Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 01/12/2017 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 4. Introduzione del titolo III bis nella legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 5. Introduzione dell'articolo 11 bis nella legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 6. Introduzione dell'articolo 11 ter nella legge regionale n. 41 del 1997 |
Art. 7. Clausola valutativa |
§ 3.7.46 - L.R. 1 dicembre 2017, n. 23.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49)
(B.U. 1 dicembre 2017, n. 323)
Capo I
Modifiche alla
Art. 1. Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
"Art. 9
Esercizi commerciali polifunzionali
1. Nelle aree montane e rurali, nonché nei Comuni, Municipi, centri e nuclei abitati con popolazione inferiore a tremila abitanti, in caso di fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, i Comuni possono promuovere la presenza di esercizi commerciali polifunzionali, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri, nei quali il commercio al dettaglio, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare, e l'eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono esercitati unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati.
2. Per facilitare la sostenibilità economica degli esercizi commerciali polifunzionali di cui al comma 1, la conduzione di detta attività potrà essere esercitata anche unitamente alle seguenti attività:
a) gestione di bed and breakfast, così come normati dall'articolo 13 (Attività saltuaria di alloggio e prima colazione) della
b) gestione di unità abitative ammobiliate ad uso turistico, così come normate dall'articolo 11 (Case e appartamenti per vacanze) della
c) gestione di locanda, così come normata dal comma 2, dell'articolo 10 (Affittacamere) della
d) gestione di rifugi escursionistici, così come normati dal comma 1, lettera o), e dal comma 14, dell'articolo 12 (Strutture ricettive extralberghiere) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del
e) gestione di campeggi, così come normati dai commi 1 e 2 dell'articolo 6 (Strutture ricettive all'aria aperta) della
f) gestione di parchi vacanza, così come normati dal comma 1, lettera d), e dal comma 7 dell'articolo 13 (Strutture ricettive all'aperto), dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 1 del
3. I Comuni di cui al comma 1 individuano le aree del proprio territorio soggette ai fenomeni di rarefazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, e previo parere della Commissione assembleare competente, con cui sono individuati anche i criteri e le caratteristiche che le attività commerciali debbono possedere ai fini dell'attribuzione della denominazione di esercizio polifunzionale.
4. I Comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali polifunzionali, anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti, qualora l'area individuata ai sensi del comma 1 sia priva di attività commerciali del settore merceologico alimentare.
5. La Regione e gli enti locali possono concedere contributi ed agevolazioni ai sensi della
6. Fatta salva la possibilità per gli enti locali di prevedere, ai sensi della legislazione vigente, esenzioni dai tributi di propria competenza, con propria legge la Regione prevede esenzioni dai tributi regionali a favore degli esercizi commerciali polifunzionali.
7. Gli esercizi del presente articolo non possono ospitare sale da gioco e le sale scommesse, di cui agli articolo 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della
8. I contributi, le agevolazioni e le esenzioni concessi ai sensi del presente articolo o di altra normativa non possono essere concessi agli esercizi del comma 1 che non rispettino quanto stabilito al comma 7.
9. Qualora non siano mantenute per 3 anni le condizioni stabilite al comma 7, i contributi e gli importi corrispondenti alle agevolazioni devono essere restituiti con le modalità e nei limiti del bando che li ha concessi."
Capo II
Modifiche alla
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della
"a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito ai sensi del
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della
1. Alla fine della lettera h) del comma 3 dell'articolo 3 della
Art. 4. Introduzione del titolo III bis nella
1. Dopo l'articolo 11 della
"Titolo III bis"
Interventi a sostegno degli esercizi commerciali polifunzionali
Art. 5. Introduzione dell'articolo 11 bis nella
1. Nel titolo III bis della
"Art. 11 bis. Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h), sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e a bis), per interventi concernenti:
a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa;
c) l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
d) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
e) la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 9 della
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30 per cento del totale degli investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. Qualora gli esercizi cessino la propria attività o trasferiscano la propria sede in zone diverse da quelle in cui sono insediati senza previo accordo del Comune, i contributi sono revocati con le modalità e nei limiti stabiliti nel bando che li ha concessi."
Art. 6. Introduzione dell'articolo 11 ter nella
1. Nel titolo III bis della
"Art. 11 ter. Agevolazioni
1. Al fine d'incentivare interventi di recupero edilizio ed il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei piccoli Comuni, gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale, relativi all'insediamento degli stessi, possono essere ridotti fino alla metà.
2. I Comuni possono concedere a titolo gratuito, e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione dei beni.
3. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere gli esercizi commerciali polifunzionali nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell'articolo 9 della
4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. "
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7. Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel contrastare i fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:
a) andamento e localizzazione della rete distributiva nei Comuni di cui all'articolo 9, comma 1, della
b) tipologia dell'offerta commerciale e dei servizi erogati in convenzione dagli esercizi commerciali polifunzionali, unitamente alle caratteristiche dei fruitori;
c) ammontare dei contributi concessi, tipologia dei progetti ammessi a contributo e descrizione delle agevolazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della
d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.