§ 1.1.182 - L.R. 5 dicembre 2017, n. 37.
Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:05/12/2017
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Principi della programmazione.
Art. 3.  Finalità della programmazione.
Art. 4.  Strumenti della programmazione regionale.
Art. 5.  Documento di economia e finanza regionale - DEFR.
Art. 6.  Nota di aggiornamento del DEFR.
Art. 7.  Legislazione ordinaria.
Art. 8.  Copertura finanziaria delle leggi regionali.
Art. 9.  Relazione tecnico-finanziaria.
Art. 10.  Regolamento di attuazione.
Art. 11.  Fondo di riserva.
Art. 12.  Clausola di semplificazione permanente, di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.


§ 1.1.182 - L.R. 5 dicembre 2017, n. 37.

Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale.

(B.U. 6 dicembre 2017, n. 88)

 

Art. 1. Oggetto.

1. La presente legge disciplina la programmazione economica e finanziaria della Regione Campania nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 2. Principi della programmazione.

1. La programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

a) coerenza con le strategie nazionali e europee;

b) partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all'attuazione delle conseguenti politiche;

c) coordinamento dell'azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione a livello regionale e locale;

d) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

e) monitoraggio continuo dell'attuazione degli obiettivi;

f) misurazione dei risultati e valutazione del loro impatto sulla società, sull'economia e sul territorio.

 

     Art. 3. Finalità della programmazione.

1. La Regione concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dalla appartenenza dell'Italia alla Unione Europea e opera in coerenza con i vincoli e le opportunità che ne derivano in ambito nazionale.

2. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

3. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale assicurano la coerenza, anche formale, con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione europea. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina dell'Unione stessa. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

4. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

5. Il bilancio della Regione e quello degli enti ed organismi dalla stessa dipendenti e le relative gestioni si conformano agli indirizzi della programmazione regionale e assicurano la realizzazione dei relativi obiettivi.

6. Il bilancio della Regione è redatto in conformità alle indicazioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 5, integrato dalla nota di aggiornamento di cui all'articolo 6 e degli altri atti della programmazione regionale e dispone le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

7. La funzione di programmazione si raccorda alla funzione di controllo della gestione e di valutazione dei risultati, nonché, nelle sue varie articolazioni, alla misurazione e valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative in cui si articola.

 

     Art. 4. Strumenti della programmazione regionale.

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011.

2. Attraverso la funzione di programmazione, l'amministrazione regionale individua gli obiettivi strategici, le politiche e gli obiettivi operativi che sono posti a base della gestione operativa, annuale e pluriennale, per la realizzazione delle finalità caratteristiche e di sviluppo della Regione Campania.

 

     Art. 5. Documento di economia e finanza regionale - DEFR.

1. Il DEFR è l'atto di indirizzo programmatico economico finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale invia il DEFR al Consiglio regionale per le conseguenti deliberazioni da adottare entro il mese di luglio.

 

     Art. 6. Nota di aggiornamento del DEFR.

1. Per garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, la Giunta regionale adotta la nota di aggiornamento al DEFR e la trasmette al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio. Il Consiglio regionale approva la nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione.

 

     Art. 7. Legislazione ordinaria.

1. Nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011, con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporta attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e obbligatorio, che quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime;

b) leggi che prevedono spese a carattere non obbligatorio, che possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio;

c) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi.

2. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

 

     Art. 8. Copertura finanziaria delle leggi regionali.

1. Alla copertura finanziaria delle leggi regionali si provvede con mezzi di bilancio e con interventi legislativi, nel rispetto dei vincoli di destinazione eventualmente impressi alle entrate regionali.

2. All'obbligo della copertura finanziaria sono sottoposti anche gli atti di iniziativa e gli emendamenti consiliari e di Giunta regionale, relativi alle leggi di cui all'articolo 7. La mancata indicazione della copertura finanziaria preclude l'esame delle relative disposizioni.

3. Gli emendamenti dichiarati inammissibili durante l'esame da parte della Commissione consiliare competente perché privi delle indicazioni di copertura finanziaria non possono essere ripresentati in Aula per la discussione.

4. I mezzi di copertura finanziaria sono indicati:

a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;

b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione e alle annualità successive nel caso di leggi che comportano oneri a carico di più esercizi finanziari.

 

     Art. 9. Relazione tecnico-finanziaria.

1. Le proposte di legge e gli emendamenti che comportano oneri finanziari sono corredati da una relazione tecnico-finanziaria.

2. La relazione tecnico-finanziaria:

a) esplicita le metodologie seguite e gli elementi e i criteri di calcolo impiegati;

b) fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;

c) evidenzia gli eventuali oneri di gestione indotti dagli interventi;

d) indica, nel caso di leggi che non determinano nuove o maggiori spese, ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche con l'indicazione delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite.

 

     Art. 10. Regolamento di attuazione.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento della Giunta regionale, adottato ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118/2011 e dei principi contabili generali ed applicati ad esso collegati, sono disciplinate, tra l'altro:

a) le disposizioni operative inerenti la programmazione regionale e il bilancio di previsione;

b) le disposizioni operative circa la verifica della copertura finanziaria delle proposte di legge, degli emendamenti consiliari e della relativa relazione tecnico-finanziaria, nonché delle modalità operative per il supporto tecnico ai consiglieri regionali nella fase di elaborazione;

c) le disposizioni operative inerenti il sistema contabile, finanziario e la rilevazione delle entrate e delle spese;

d) le procedure per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per la variazione generale di assestamento;

e) le disposizioni operative inerenti il sistema contabile economico-patrimoniale;

f) le modalità di gestione delle casse economali;

g) le disposizioni operative inerenti la rendicontazione, il bilancio consolidato, il bilancio sociale;

h) ogni altro oggetto per il quale il decreto legislativo n. 118/2011 e i principi contabili applicati dispongono un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.

 

     Art. 11. Fondo di riserva.

1. I prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 sono comunicati al Consiglio regionale ed alla Commissione competente in materia di bilancio, la quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile.

2. Per ciascun prelevamento non si può eccedere la quota del 10 per cento dell'ammontare complessivo del fondo. È fatto divieto di utilizzare più di un prelevamento per il finanziamento della stessa voce di spesa.

3. Il prelevamento dal fondo di riserva è subordinato alla preventiva verifica da parte della struttura cui è assegnata la gestione delle voci elementari di bilancio da istituire, ovvero i cui stanziamenti devono essere adeguati attraverso la movimentazione delle somme accantonate nei richiamati fondi, della possibilità di ricavare la provvista finanziaria necessaria attraverso l'effettuazione delle variazioni compensative, senza che ciò, con riferimento allo stato di realizzazione della programmazione e alla possibilità di rimodulare le spese previste, in ragione della loro configurazione come spese riferibili ad attività non essenziali o comunque differibili, apporti nocumento alla gestione.

4. Fatto salvo il regime di competenza previsto per ciascuna tipologia di variazione compensativa richiamata nel comma 3, l'impossibilità di provvedere con modalità diverse da quelle dell'utilizzo dei fondi di riserva, è certificata dal dirigente competente alla gestione delle voci di spesa elementari interessate. In assenza di tale espressa certificazione i provvedimenti non sono eseguibili.

 

     Art. 12. Clausola di semplificazione permanente, di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.

1. La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) è abrogata.

2. Al fine di assicurare adeguata assistenza tecnica e formativa al Consiglio regionale nella fase di attuazione degli articoli 8 e 9, il Consiglio regionale e la Giunta regionale stipulano protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Per le medesime finalità il Consiglio regionale provvede ad individuare, secondo le modalità del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale, uno o più soggetti giuridici particolarmente qualificati per l'attività di assistenza tecnica.

3. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della regione. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.