Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 22/12/2017 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. (Bilancio di competenza – Stato di previsione dell'entrata e della spesa) |
Art. 2. (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa) |
Art. 3. (Residui attivi e passivi presunti) |
Art. 4. (Saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2017) |
Art. 5. (Entrate derivanti dalla contrazione di mutui) |
Art. 6. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine) |
Art. 7. (Fondo di riserva per le spese impreviste) |
Art. 8. (Fondo di riserva di cassa) |
Art. 9. (Quadro generale riassuntivo) |
Art. 10. (Classificazione dell’entrata e della spesa) |
Art. 11. (Autorizzazione alle variazioni al bilancio) |
Art. 12. (Allegati del bilancio) |
Art. 13. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.339 - L.R. 22 dicembre 2017, n. 56.
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018-2020.
(B.U. 22 dicembre 2017, n. 130)
Art. 1. (Bilancio di competenza – Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il
triennio 2018-2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è
approvato in euro 6.487.968.963,50 per l’anno 2018 ed in euro 5.648.435.504,49 ed
5.292.828.849,62 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (tabella A).
2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2018-2020 è
approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato
(tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2018.
4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio
2018-2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato
in euro 6.487.968.963,50 per l’anno 2018 ed in euro 5.648.435.504,49 ed
5.292.828.849,62 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (tabella B).
5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2018-2020 è
approvato in euro 2.349.855.000,00 per ciascuno degli anni del periodo considerato
(tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di
previsione di cui ai commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2018, è autorizzato l'aggiornamento,
con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi,
passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del
bilancio a tutto il 31 dicembre 2017, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa
vigente.
Art. 2. (Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in euro 12.686.294.338,21 lo stato di previsione di cassa delle tipologie
dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2018, al netto delle contabilità speciali,
annesso alla presente legge (tabella A).
2. È approvato in euro 2.597.128.767,03 lo stato di previsione di cassa del totale delle
contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2018, annesso alla
presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2018.
4. È approvato in euro 11.847.779.147,83 lo stato di previsione di cassa dei programmi della
spesa della Regione per l'anno finanziario 2018, al netto delle contabilità speciali, annesso
alla presente legge (tabella B).
5. È approvato in euro 2.685.631.983,08 lo stato di previsione di cassa del totale delle
contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2018, annesso alla
presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di
previsione di cui ai commi 4 e 5.
Art. 3. (Residui attivi e passivi presunti)
1. È approvato in euro 5.659.279.134,80 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al
1° gennaio 2018, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente
legge (tabella A).
2. È approvato in euro 247.273.767,03 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità
speciali al 1° gennaio 2018, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
3. È approvato in euro 4.900.007.285,77 il totale dei residui passivi presunti dei programmi
al 1° gennaio 2018, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente
legge (tabella B).
4. È approvato in euro 335.776.983,08 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità
speciali al 1° gennaio 2018, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
Art. 4. (Saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2017)
1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017, per come
determinato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato
alla presente legge, è determinato in euro 1.453.429.358,82 ed è applicato al bilancio di
previsione per le sole quote consentite dalla normativa vigente.
Art. 5. (Entrate derivanti dalla contrazione di mutui)
1. Per come già autorizzato con l’articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre
2015, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016 –
2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio
regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi per
la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle
annualità 2018/2020 in euro 40.426.824,99.
2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 trovano copertura nello
stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2018 - 2020. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura
nei relativi bilanci.
Art. 6. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine è iscritto nello stato di previsione della
spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in euro 8.500.000,00 per ciascuna delle
annualità comprese nel bilancio 2018 -2020.
2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al
documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.
Art. 7. (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera b)
del
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
modifiche e integrazioni, è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma
U.20.01 ed è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro 500.000,00.
Art. 8. (Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma
U.20.01 ed è determinato per l’esercizio finanziario 2018 in euro 700.000.000,00.
Art. 9. (Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di
competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell’articolo
11 del
Art. 10. (Classificazione dell’entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 15 del
e le Tipologie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicati nel
relativo stato di previsione (tabella A).
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14
del
Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel
relativo stato di previsione (tabella B).
Art. 11. (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)
1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118.
Art. 12. (Allegati del bilancio)
1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2018-2020, per come previsti
dall’articolo 11 del
integrazioni.
Art. 13. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2018.
Allegati
(Omissis)