Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 07/11/2017 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 5/2004) |
Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.83 - L.R. 7 novembre 2017, n. 41.
Disposizioni per agevolare l’uso dei locali di stagionatura tradizionali – Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l’individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati).
(B.U. 8 novembre 2017, n. 109)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1 bis. I locali di cui al comma 1 possono avere:
a) pareti geologicamente naturali;
b) muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale inalterabile;
c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare a contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e attrezzature tradizionali).".
Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).