§ 4.1.83 - L.R. 7 novembre 2017, n. 41.
Disposizioni per agevolare l’uso dei locali di stagionatura tradizionali – Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/11/2017
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 5/2004)
Art. 2.  (Clausola di neutralità finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.83 - L.R. 7 novembre 2017, n. 41.

Disposizioni per agevolare l’uso dei locali di stagionatura tradizionali – Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l’individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati).

(B.U. 8 novembre 2017, n. 109)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 5/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 (Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati) è aggiunto il seguente:

"1 bis. I locali di cui al comma 1 possono avere:

a) pareti geologicamente naturali;

b) muri, pavimenti, soffitti e porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento chiaro o non composti di materiale inalterabile;

c) dispositivi e utensili di lavoro destinati ad entrare a contatto diretto con le materie prime e i prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e disinfettare (assi di legno e attrezzature tradizionali).".

 

     Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).