§ 3.7.131 - L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:12/01/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 2 della L.R. 54/1997)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 4 della L.R. 54/1997)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 54/1997)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 8 della L.R. 54/1997)
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 54/1997)
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 24 della L.R. 54 /1997)
Art. 7.  (Disposizioni transitorie)
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.131 - L.R. 12 gennaio 2018, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento dell'organizzazione turistica regionale).

(B.U. 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della L.R. 54/1997)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54 (Ordinamento della organizzazione turistica regionale) è abrogata.

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 54/1997 le parole da "organismi" fino a "intervento regionale" sono sostituite dalle seguenti: "alle PMC (Product Management Company) ed alle DMC (Destination Management Company), ai sensi della legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale), rispettivamente per attività e competenze di livello regionale per le PMC e di livello territoriale e di destinazione per le DMC".

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 4 della L.R. 54/1997)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente: "La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole o associate e dalle associazioni turistiche pro loco per quanto concerne attività ed eventi locali.".

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 54/1997 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 54/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 54/1997 le parole "o su loro delega, alle Comunità Montane" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente:

"2. A tal fine la Regione Abruzzo trasferisce ai Comuni competenti ogni propria dotazione infrastrutturale e strutturale (attrezzature, macchinari, hardware, software, arredi) ivi compreso l'uso in comodato gratuito della sede se di proprietà regionale, relativamente ai 24 uffici IAT regionali.".

3. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 54/1997 è abrogata.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 8 della L.R. 54/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 54/1997 le parole "Le Province," e le parole "e le Comunità montane" sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente:

"4. Gli organismi istituiti dalla Regione Abruzzo con la L.R. 15/2015 (PMC e DMC), possono svolgere nelle diverse occasioni e modalità previste nella legge, anche le attività di valorizzazione turistica, di promozione, di accoglienza e di informazione secondo quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge e rispetto alle disponibilità finanziarie loro attribuibili ed assegnate.".

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della L.R. 54/1997 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le DMC garantiscono ogni attività di supporto alla Regione per il coordinamento e lo sviluppo della rete informativa nel territorio di competenza.".

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 23 della L.R. 54/1997)

1. L'articolo 23 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Sistema Informativo Turistico di destinazione)

1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo e sviluppare un sistema di accoglienza turistica moderno ed efficiente, riconosce, coordina, disciplina, sostiene e controlla la realizzazione di un sistema informativo turistico regionale costituito da uffici e punti di informazione turistica diversificati per competenze, gamma di servizi, periodo di apertura e strategicità turistica.

2. Alla Regione compete, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) il coordinamento ed il controllo degli standard qualitativi e quantitativi dell'intero sistema informativo turistico regionale secondo le Linee Guida, i Manuali e gli standard operativi definiti dalla Giunta regionale.

3. La Regione Abruzzo, sentito il Comune e la DMC (Destination Management Company) competente per territorio, concede il nulla osta e riconosce la denominazione all'ufficio o punto informativo turistico gestito da:

a) Comuni;

b) Unioni di Comuni;

c) DMC e PMC (Product Management Company);

d) associazioni Pro loco;

e) consorzi turistici;

f) parchi e riserve naturali;

g) strutture ricettive;

h) agenzie di viaggio;

i) società di servizi turistici;

j) associazioni di categoria di settore;

k) soggetti gestori di servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, autostradali;

l) associazioni di Comuni di Identità aderenti alla RES TIPICA di ANCI;

m) operatori locali comunque interessati alla istituzione o mantenimento di attività di informazione e assistenza turistica.

4. La Regione, al fine di garantire la sostenibilità economica di uffici e punti di informazione turistica, può consentire la possibilità di svolgere attività di vendita e prenotazione di servizi turistici, biglietteria, merchandising, vendita di prodotti tipici e altri servizi in genere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

5. La Regione può utilizzare la rete degli Uffici e Punti di Informazione ed Assistenza al Turista anche per lo svolgimento di altri compiti inerenti la propria attività istituzionale.".

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 24 della L.R. 54 /1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente:

"2. Le Pro Loco che promuovono l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti possono, senza oneri per la Regione, acquisire il nulla osta regionale nel rispetto di quanto indicato nei commi 2 e 3 dell'articolo 23.".

2. Il comma 4 dell'articolo 24 della L.R. 54/1997 è sostituito dal seguente:

"4. Gli Statuti delle Pro Loco devono contenere norme finalizzate ad assicurare l'armonizzazione delle attività turistiche delle associazioni con quelle svolte dalla Regione, dalla PMC, dalle DMC e dagli Enti locali competenti territorialmente.".

 

     Art. 7. (Disposizioni transitorie)

1. Gli uffici IAT istituiti ai sensi della L.R. 54/1997 o comunque riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale conservano la denominazione acquisita previo mantenimento e rispetto degli standard richiesti dalle Linee Guida e manuali operativi.

2. La Giunta regionale adotta le Linee Guida, i Manuali e gli standard operativi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione Abruzzo, al fine di sostenere il passaggio al nuovo sistema informativo turistico, per un periodo massimo di tre anni, continua a sostenere i costi di gestione (locazione e utenze) già sostenuti dalla Regione Abruzzo per il funzionamento degli uffici IAT istituiti ai sensi della L.R. 54/1997, nel limite massimo calcolato sulla media dei costi sostenuti negli ultimi tre anni da ogni ufficio.

4. Gli uffici IAT già istituiti ai sensi della L.R. 54/1997 che, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, non raggiungono un'autonomia funzionale e finanziaria, sono chiusi o riconvertiti in Uffici o Punti Informativi.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. Agli adempimenti della presente legge, si fa fronte con le risorse già appostate nell'ambito del Titolo 1, Missione 01, Programma 05, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).