Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 13/12/2017 |
Numero: | 232 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 7. Modifica all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 8. Modifica all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 9. Modifica all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 12. Modifica all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 13. Modifica all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 14. Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 |
Art. 15. Disposizioni ulteriori |
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 67.4.487 - D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali.
(G.U. 9 febbraio 2018, n. 33)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
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Visto l'articolo 14 della
Vista la
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Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, recante identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 1994, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6, comma 1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto.
1-bis. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonchè con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema portuale;
b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;
c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema, nonchè per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies.
1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal documento di pianificazione strategica di sistema è stabilita dai comuni, previo parere della competente Autorità di sistema portuale.
1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema è:
a) sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente interessato, che si esprime entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) è adottato dal Comitato di gestione e approvato nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di cui all'articolo 11-ter.
1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 1-quater, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater della
1-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del documento di pianificazione strategica e di sistema nonchè in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al
2-ter. I piani regolatori portuali individuano le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto.
2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al
a) adottato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. I comuni si esprimono entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) inviato successivamente per il parere di competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla regione interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.
2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 2-quater, lettera a), la regione, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di Autorità di sistema portuale interregionale, può convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater della
2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.
4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ricompresi in una Autorità di sistema portuale, la cui circoscrizione territoriale ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. L'adeguamento tecnico-funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.»;
b) al comma 5-bis, le parole: «articolo 5-bis», sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e le parole: «ai sensi dell'articolo 14 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) alla rubrica, la parola: «portuali» è sostituita dalla seguente: «portuale»;
b) al comma 1, lettera f) la parola: «Jonio» è sostituita dalla seguente: «Ionio»;
c) al comma 2, dopo le parole: «dall'articolo 22, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, del
d) al comma 2-bis, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorità di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio hanno sede le Autorità di sistema portuale di destinazione e di provenienza.»;
e) al comma 4, lettera c), le parole: «, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;
f) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «circoscrizione» sono aggiunte le seguenti parole: «, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);»;
g) al comma 4, lettera f), la parola: «promuove» è sostituita dalle seguenti: «promozione e coordinamento di»;
h) il comma 13 è soppresso.
Art. 3. Modifiche all'articolo 6-bis della
1. All'articolo 6-bis della
a) al comma 1, le parole: «a» e «da» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b) la parola: «rilevo» è sostituita dalla seguente «rilievo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni,» sono soppresse e, infine, il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
d) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.»;
e) al comma 2, le parole: «presso un comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune».
Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 2, le parole: «dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti» sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al comma 3, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14-quinquies»;
b) al comma 2, le parole: «tutti» e «, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge» sono soppresse;
c) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e)-bis può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all'articolo 5, comma 4»;
d) al comma 3, lettera f), il numero: «11» è sostituito dal seguente «10»;
e) al comma 3, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'articolo 11-bis;»;
f) al comma 3, lettera n), le parole: «delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonchè» sono soppresse e dopo le parole «commi 1 e 3;» sono inserite le seguenti: «, nonchè nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza»;
g) al comma 3, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell'organico del soggetto di cui all'articolo 17, il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18;
h) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis), soggetto a revisione annuale, ha validità triennale e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale.
3-ter. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui al comma 3-bis, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6. Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell'autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza.»;
b) al comma 1-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2.»;
c) al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti. E' sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non è regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni.»;
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.» e dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.»;
e) al comma 5, la lettera a), è sostituita dalla seguente: a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5;
f) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento»;
g) al comma 5, lettera f), dopo la parola: «q)» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis)»;
h) al comma 5, lettera g), il numero: «11» è sostituito dal seguente «10»;
i) al comma 5, lettera m), il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
l) al comma 5, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.»;
m) al comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a)» sono soppresse.
Art. 7. Modifica all'articolo 11 della
1. All'articolo 11, comma 5, della
Art. 8. Modifica all'articolo 11-bis della
1. All'articolo 11-bis della
a) al comma 1, lettera l), il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
b) al comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali - ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I componenti dell'Organismo partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.».
Art. 9. Modifica all'articolo 11-ter della
1. All'articolo 11-ter della
a) al comma 1, le parole: «e da due rappresentanti della Conferenza Unificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e da cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni.» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «rappresentanza unitaria delle AdSP collabora», sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanza unitaria delle Autorità di sistema portuale e la società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) collaborano»;
b) al comma 3, dopo la parola: «gomma», sono inserite le seguenti: «, su idrovie interne».
Art. 10. Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) al comma 1, dopo le parole: «20 settembre 1934, n. 2011» sono inserite le seguenti: «, ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale,»;
b) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: «1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
Art. 11. Modifiche all'articolo 15 della
All'articolo 15 della
a) al comma 1, le parole: «della medesima legge n. 84» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonchè in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.».
Art. 12. Modifica all'articolo 15-bis della
1. All'articolo 15-bis della
a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'Autorità di sistema portuale e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, approva il regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello unico amministrativo, secondo Linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello unico amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.».
Art. 13. Modifica all'articolo 18-bis della
1. All'articolo 18-bis della
Art. 14. Modifica all'articolo 22 del
1. All'articolo 22, comma 6, del
a) prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa;
b) sono finalizzate anche alla qualificazione funzionale del porto;
c) sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'articolo 5, comma 4, della
Art. 15. Disposizioni ulteriori
1. All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «Guardia costiera,» sono inserite le seguenti: «cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo,».
2. All'articolo 13, comma 1, della
a) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 6, comma 7» sono soppresse;
b) alla lettera e), il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
c) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) diritti di porto.».
3. All'articolo 17 della
a) al comma 1, le parole: «, anche in deroga all'articolo 1 della
b) il comma 9 è soppresso;
c) al comma 12, le parole: «lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro a 30987,41 euro».
4. All'articolo 18 della
a) al comma 1, le parole: «, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
5. All'articolo 18 del
6. All'articolo 21, comma 4, della
7. All'articolo 22, comma 2, della
8. All'articolo 24, comma 2, della
9. All'articolo 25, comma 1, della
10. All'allegato A della
11. Nella
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994 è abrogato.
13. All'articolo 86, comma 5, del
14. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale emana il decreto di cui all'articolo 15-bis della
15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale adotta il Piano di cui all'articolo 8, comma 3, lettera s-bis), della
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.