Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.4 giustizia ordinaria penale |
Data: | 06/02/2018 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche in materia di regole generali sulle impugnazioni |
Art. 2. Modifiche alla disciplina dei casi di appello |
Art. 3. Appello del pubblico ministero |
Art. 4. Modifiche alla disciplina in materia di appello incidentale |
Art. 5. Modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione |
Art. 6. Abrogazione della disposizione sulla comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato |
Art. 7. Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione |
Art. 8. Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado |
Art. 9. Modifiche alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti innanzi al giudice di pace |
Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 51.4.164 - D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.
Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
(G.U. 19 febbraio 2018, n. 41)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche in materia di regole generali sulle impugnazioni
1. All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con
«4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.».
2. All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, approvato con
Art. 2. Modifiche alla disciplina dei casi di appello
1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.»;
b) al comma 3, dopo la parola: «Sono» sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda» sono aggiunte infine le seguenti: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, approvato con
«3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.».
Art. 3. Appello del pubblico ministero
1. Dopo l'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con
«Art. 593 bis. (Appello del pubblico ministero). - 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.».
2. All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, approvato con
Art. 4. Modifiche alla disciplina in materia di appello incidentale
1. All'articolo 595 del codice di procedura penale, approvato con
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.».
Art. 5. Modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione
1. All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con
«2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».
Art. 6. Abrogazione della disposizione sulla comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato
1. L'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
Art. 7. Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione
1. Dopo l'articolo 165 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
«Art. 165 bis. (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:
a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;
b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;
c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;
d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.
2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.».
Art. 8. Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado
1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
«Art. 166 bis. (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado). - 1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».
Art. 9. Modifiche alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti innanzi al giudice di pace
1. Dopo l'articolo 39 del
«Art. 39 bis. (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».
Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.