§ 51.4.164 - D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.
Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:06/02/2018
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche in materia di regole generali sulle impugnazioni
Art. 2.  Modifiche alla disciplina dei casi di appello
Art. 3.  Appello del pubblico ministero
Art. 4.  Modifiche alla disciplina in materia di appello incidentale
Art. 5.  Modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione
Art. 6.  Abrogazione della disposizione sulla comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato
Art. 7.  Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione
Art. 8.  Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado
Art. 9.  Modifiche alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti innanzi al giudice di pace
Art. 10.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 51.4.164 - D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103.

(G.U. 19 febbraio 2018, n. 41)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, e in particolare l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche in materia di regole generali sulle impugnazioni

     1. All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.».

     2. All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «Il procuratore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale».

 

     Art. 2. Modifiche alla disciplina dei casi di appello

     1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

     2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.»;

     b) al comma 3, dopo la parola: «Sono» sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda» sono aggiunte infine le seguenti: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».

     2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

     «3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.».

 

     Art. 3. Appello del pubblico ministero

     1. Dopo l'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è inserito il seguente:

     «Art. 593 bis. (Appello del pubblico ministero). - 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

     2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.».

     2. All'articolo 428, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il procuratore generale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2.».

 

     Art. 4. Modifiche alla disciplina in materia di appello incidentale

     1. All'articolo 595 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.».

 

     Art. 5. Modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione

     1. All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».

 

     Art. 6. Abrogazione della disposizione sulla comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato

     1. L'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

 

     Art. 7. Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione

     1. Dopo l'articolo 165 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     «Art. 165 bis. (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione). - 1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:

     a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;

     b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;

     c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;

     d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

     2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.».

 

     Art. 8. Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado

     1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     «Art. 166 bis. (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado). - 1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».

 

     Art. 9. Modifiche alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti innanzi al giudice di pace

     1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è inserito il seguente:

     «Art. 39 bis. (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».

 

     Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.