§ 36.1.59 - D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.
Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:06/05/1999
Numero:169


Sommario
Art. 1. - 6. 
Art. 7.  Disposizioni finali e transitorie
Art. 8. 


§ 36.1.59 - D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

(G.U. 15 giugno 1999, n. 138)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 2, nonchè l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. - 6.

     (Omissis) [1]

 

     Art. 7. Disposizioni finali e transitorie

     1. Le disposizioni del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati create prima del 1 gennaio 1998 e che entro la data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati create dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Le disposizioni del capo I del titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti il 1 gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati costituite completamente dal 1 gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Per le banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui all'articolo 102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1 gennaio 1998.

     4. Il presente decreto non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti, in particolar modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.

 

     Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.