§ 19.1.84 - L. 12 ottobre 2017, n. 153.
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:19. Celebrazioni
Capitolo:19.1 celebrazioni
Data:12/10/2017
Numero:153


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Istituzione dei Comitati nazionali e loro finanziamento
Art. 3.  Composizione dei Comitati nazionali
Art. 4.  Durata e compiti dei Comitati nazionali
Art. 5.  Modalità attuative
Art. 6.  Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale
Art. 7.  Disposizioni finanziarie


§ 19.1.84 - L. 12 ottobre 2017, n. 153.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

(G.U. 24 ottobre 2017, n. 249)

 

Art. 1. Finalità

     1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonchè di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

 

     Art. 2. Istituzione dei Comitati nazionali e loro finanziamento

     1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 sono istituiti il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e il Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per i medesimi fini è autorizzata la spesa complessiva di 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. A ciascun Comitato nazionale è attribuito un contributo complessivo pari a 1.150.000 euro.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono autorizzati nella misura di 450.000 euro per l'anno 2018, di un milione di euro per l'anno 2019, di un milione di euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021.

     3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo stabilisce con propri decreti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal medesimo comma, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività culturali di ciascun Comitato nazionale.

 

     Art. 3. Composizione dei Comitati nazionali

     1. Ciascuno dei Comitati nazionali di cui all'articolo 2 è composto da un numero massimo di quindici membri, compreso il presidente.

     2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Un componente di ciascun Comitato nazionale è designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     3. I membri di ciascun Comitato nazionale sono scelti, distintamente per ciascuno di essi, tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, nonchè tra rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale effettivamente svolta, abbiano maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza delle figure da celebrare, ovvero che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo può integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente.

     4. I decreti di cui al comma 2 determinano altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato nazionale.

     5. Ai membri di ciascun Comitato nazionale, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.

     6. I Comitati nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tale fine inviano al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonchè l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.

     7. I Comitati nazionali hanno sede presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

     Art. 4. Durata e compiti dei Comitati nazionali

     1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di nomina dei rispettivi membri di cui all'articolo 3.

     2. Ciascun Comitato nazionale ha il compito di elaborare un adeguato programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alle figure, rispettivamente, di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso è responsabile. In particolare, ciascun Comitato nazionale ha il compito di:

     a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del personaggio della cui celebrazione è responsabile, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

     b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;

     c) elaborare programmi volti a promuovere attività da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

     d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni.

     3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di attività di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

     Art. 5. Modalità attuative

     1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano in stretto coordinamento tra loro nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, assicurando l'integrazione e la coerenza con i programmi e con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

     2. Per il raggiungimento della finalità della presente legge mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale

     1. All'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale».

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno 2018, a un milione di euro per l'anno 2019, a un milione di euro per l'anno 2020 e a un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.