§ 3.4.12 - L.R. 19 settembre 2017, n. 14.
Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:19/09/2017
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modificazioni all'articolo 29.
Art. 2.  Modificazione all'articolo 39.
Art. 3.  Modificazioni all'articolo 40.
Art. 4.  Norme finali.


§ 3.4.12 - L.R. 19 settembre 2017, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

(B.U. 27 settembre 2017, n. 42)

 

Art. 1. Modificazioni all'articolo 29.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) è aggiunto il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 2017 l'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29 è stabilito con la legge di stabilità regionale, ai sensi dell'Allegato n. 4/1 punto 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

2. Il comma 5 dell'articolo 29 della L.R. 22/2008 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno 2018, la Regione attribuisce da un minimo del trenta per cento fino ad un massimo del quaranta per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 ai comuni nei cui territori ricadono concessioni di acqua minerale, di sorgente o termale o sono localizzate attività produttive di imbottigliamento, sulla base di progetti finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua o dalla presenza di impianti per l'imbottigliamento.".

 

     Art. 2. Modificazione all'articolo 39.

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 39 della L.R. 22/2008 è sostituita dalla seguente:

"f) i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione dei progetti di cui all'articolo 29, comma 5, da parte dei comuni interessati ed i criteri per la valutazione dei progetti stessi da parte della Giunta regionale, nonché le modalità ed i tempi per l'erogazione delle risorse di cui allo stesso articolo 29, comma 5; ".

 

     Art. 3. Modificazioni all'articolo 40.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 della L.R. 22/2008 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. A decorrere dal 2018 le autorizzazioni di spesa, di cui ai commi 1 e 2, sono iscritte, rispettivamente come Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali e Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" o Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 118/2011.

4-ter. A decorrere dal 2018 le quantificazioni delle autorizzazioni complessive per interventi di natura corrente e per interventi di investimento del comma 4-bis sono determinate annualmente applicando la percentuale minima prevista al comma 5 dell'articolo 29 rispettivamente ai diritti annui previsti dal comma 1 e dal comma 2 dello stesso articolo 29. Eventuali autorizzazioni eccedenti la percentuale minima sono determinate annualmente dalla legge di bilancio regionale ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 118/2011.

4-quater. La copertura delle autorizzazioni previste al comma 4-ter è costituita rispettivamente dalle corrispondenti entrate previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 29 ed iscritte nel Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", Categoria 03 "Proventi derivanti dalla gestione dei beni" del bilancio regionale di previsione, distinte in un capitolo per i diritti di superficie derivanti dal comma 1 dell'articolo 29 ed uno per i diritti commisurati all'acqua utilizzata derivanti dal comma 2 dello stesso articolo 29.

4-quinquies. L'impegno delle somme di cui al comma 4-ter è subordinato al preventivo accertamento delle previste al comma 4-quater, alla presentazione dei progetti da parte dei comuni ed alla valutazione degli stessi da parte della Giunta regionale. Le entrate derivanti dai diritti previsti al comma 2 dell'articolo 29 sono destinate a spese di investimento.".

 

     Art. 4. Norme finali.

1. Le norme regolamentari di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 39 della L.R. 22/2008, come sostituita dall'articolo 2 della presente legge, sono adottate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le norme regolamentari di cui all'articolo 39, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), della L.R. 22/2008 sono adottate entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.