Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 23/01/2018 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al titolo della l.r. 57/2013 |
Art. 2. Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013 |
Art. 3. Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 57/2013 |
Art. 4. Distanze minime. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 |
Art. 5. Divieto di pubblicità e prevenzione dei rischi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 57/2013 |
Art. 6. Obblighi dei gestori e del personale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 57/2013 |
Art. 7. Formazione. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 57/2013 |
Art. 8. Campagne di informazione e sensibilizzazione. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 57/2013 |
Art. 9. Campagne di informazione nelle scuole. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 53/2013 |
Art. 10. Controllo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 57/2013 |
Art. 11. Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013 |
Art. 12. Abrogazioni |
§ 3.1.401 - L.R. 23 gennaio 2018, n. 4.
Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013.
(B.U. 31 gennaio 2018, n. 5)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la
Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2017, n. 108;
Vista l’intesa della Conferenza unificata 7 settembre 2017 (Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 936 della
Vista la
Considerato quanto segue:
1. La
2. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittime le leggi regionali che contengono misure di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo anche attraverso l’imposizione di distanze minime dai luoghi sensibili;
3. L’intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017, che ha l’obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale, fa salve le disposizioni adottate dalle Regioni ai fini della prevenzione del gioco d’azzardo patologico;
4. Sono aggiornate alcune definizioni, con particolare attenzione al disturbo da gioco d’azzardo, e vengono integrate le disposizioni volte ad identificare i luoghi sensibili in prossimità dei quali non è ammessa l’apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché l’installazione di apparecchi per il gioco lecito;
5. Vengono infine introdotti gli obblighi formativi rivolti ai gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco e al relativo personale, nonché i controlli e le sanzioni per l’inosservanza di tali obblighi;
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche al titolo della
1. Nel titolo della
Art. 2. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 1 del preambolo della
2. Il punto 3 del preambolo della
“3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la potestà di adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico;”
3. Dopo il punto 3 del preambolo della
“3 bis. Tale potestà regionale è confermata dall’intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 7 settembre 2017 che ha l’obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale;”
4. Al punto 5 del preambolo della
Art. 3. Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della
“d) centri di scommesse: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.”
Art. 4. Distanze minime. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 Distanze minime
1. È vietata l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:
a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell’infanzia, nonché i nidi d’infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, della
b) luoghi di culto;
c) centri socio-ricreativi e sportivi;
d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
e) istituti di credito e sportelli bancomat;
f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.
2. Ai fini dell’operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.
3. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1, tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al comma 1:
a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del
7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.”.
Art. 5. Divieto di pubblicità e prevenzione dei rischi. Modifiche all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della
“1 bis. Nell’ambito dei divieti di cui al comma 1, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse.”.
Art. 6. Obblighi dei gestori e del personale. Modifiche all’articolo 6 della
1. La rubrica dell’articolo 6 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
“3 bis. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro hanno l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 7 e di assicurare l’iscrizione del personale ivi operante ai corsi medesimi.”
4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 6 della
“3 ter. Il personale operante nei centri di scommesse e negli spazi per il gioco con vincita in denaro ha l’obbligo di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento a cui è iscritto.”
Art. 7. Formazione. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7 Formazione
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti la competente commissione consiliare, l’Osservatorio, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria, disciplina i corsi di formazione obbligatori per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché per il personale ivi operante, definendone i tempi, i soggetti attuatori, i relativi costi e le modalità di organizzazione, ivi compreso il riconoscimento dei corsi di formazione svolti presso altra regione.
2. I costi dei corsi di formazione sono a carico dei soggetti gestori.
3. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) alla prevenzione e riduzione del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio;
b) all'attivazione della rete di sostegno;
c) alla conoscenza generale della normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla eventuale regolamentazione locale.”
Art. 8. Campagne di informazione e sensibilizzazione. Modifiche all’articolo 8 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r 57/2013 è sostituita dalla seguente:
“b) a favorire lo sviluppo di una corretta percezione del rischio da gioco d’azzardo patologico;”
Art. 9. Campagne di informazione nelle scuole. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art 8 bis Campagne di informazione nelle scuole
1. La Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti su tutto il territorio regionale circa i rischi e i danni derivanti dalla dipendenza da gioco.”
Art. 10. Controllo. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 11. Sanzioni. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della
“1 bis. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 6, commi 3 bis e 3 ter, nei tempi e con le modalità definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comporta, rispettivamente a carico dei gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e del personale ivi operante, la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ogni inosservanza. La sanzione amministrativa pecuniaria è accompagnata da diffida comunale nei confronti del gestore e del personale interessato a partecipare alla prima offerta formativa disponibile successiva all'accertamento della violazione.”
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 14 della
“1 ter. L'inosservanza della diffida di cui al comma 1 bis comporta la chiusura temporanea dell’attività o l'apposizione di sigilli agli apparecchi per il gioco lecito fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.”
4. Al comma 2 dell’articolo 14 della
5. Al comma 3 dell’articolo 14 della
Art. 12. Abrogazioni
1. L’articolo 16 della