Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 08/02/2018 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazione di denominazione dei comuni termali |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 1.6.152 - L.R. 8 febbraio 2018, n. 1.
Variazione di denominazione dei comuni termali.
(G.U.R. 16 febbraio 2018, n. 8 - S.O. n. 1)
Art. 1. Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) al comma 2 dopo le parole "dell'intero comune" sono aggiunte le parole ", fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2 bis";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola 'terme' alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2019, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2019, n. 123, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.