Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 04/12/2017 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 |
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della L.r. 18/2005 |
Art. 3. Modifica all’articolo 11 della L.r. 18/2005 |
Art. 4. Modifica all’articolo 18 della L.r.18/2005 |
§ V.5.166 - L.R. 4 dicembre 2017, n. 52.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)
(B.U. 4 dicembre 2017, n. 136)
Art. 1. Modifica all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
“5 quater. La perimetrazione del Parco deve essere rivista utilizzando confini certi, quali strade e muri a secco, al fine di tabellarla obbligatoriamente e opportunamente. Il confine va riperimetrato obbligatoriamente, sia per la zona 1 che per la zona 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sentiti i sindaci dei comuni interessati dal parco.”.
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della L.r. 18/2005
1. L’articolo 5 della L.r. 18/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 5. Gestione
1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 1, della
(Legge quadro sulle aree protette) e dall’articolo 9, comma 1, della
2. Il consorzio è costituito dagli enti locali interessati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli enti di cui al comma 2 approvano lo statuto del consorzio sulla base dello schema di statuto approvato dalla Regione Puglia con
4. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene o servizio finalizzato alla gestione del Parco, nella disponibilità della Provincia di Taranto in qualità di ente di gestione provvisoria o da quest’ultima acquistati, confluiscono nel patrimonio del consorzio, entro novanta giorni dalla costituzione dello stesso.
5. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla pianificazione territoriale, può nominare un commissario che sostituisce il consorzio.”
Art. 3. Modifica all’articolo 11 della L.r. 18/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della L.r. 18/2015 è aggiunto il seguente periodo:
“Diversamente, la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), da effettuarsi su edifici ubicati nei centri edificati, è subordinata unicamente alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, attestante la conformità degli interventi da realizzare a quanto stabilito dagli articoli 2 e 4.”
Art. 4. Modifica all’articolo 18 della L.r.18/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della L.r. 18/2005 le parole: “dell’Ente di gestione delle aree naturali protette della provincia di Taranto” sono sostitute dalle seguenti: “del consorzio di cui all’articolo 5.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.