Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 28/12/2017 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della l.r. 16/2004) |
Art. 2. (Norme finali) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.6.52 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 41.
Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)
(B.U. 30 dicembre 2017, n. 52, suppl.)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della
1. All'articolo 5.1 della
a) al primo periodo del comma 1 le parole 'di durata triennale,' sono soppresse;
b) alla fine del primo periodo del comma 1 sono aggiunte le parole: ', eletti ogni tre anni'.
2. All'articolo 9 bis della
a) al comma 1 le parole 'sede di confronto fra le autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'organismo di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e per il confronto con la competente autorità regionale sulle tematiche riguardanti il volontariato di protezione civile';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. La consulta è composta dai rappresentanti eletti dai rispettivi comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile provinciali, di cui all'articolo 5.1, per ciascuna sezione provinciale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 8, in numero di due, se la sezione è composta sino a cento organizzazioni, in numero di tre, se la sezione è composta da più di cento organizzazioni. I rappresentanti eletti restano in carica per la durata del rispettivo comitato. La consulta è presieduta dal presidente o dal vicepresidente, entrambi eletti tra i suoi componenti. L'assessore regionale competente partecipa alle sedute della consulta senza diritto di voto.';
c) i commi 3 e 3 bis sono abrogati;
d) al primo periodo del comma 4 dopo le parole 'quando ve ne sia necessità' sono aggiunte le seguenti: 'anche su richiesta dell'assessore regionale competente.';
e) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
f) il comma 5 è abrogato;
g) al comma 8 dopo le parole 'dei suoi componenti' sono aggiunte le seguenti: ', con il quale sono altresì disciplinate l'elezione del presidente, del vicepresidente e la designazione del portavoce della consulta e dei rappresentanti presso gli organismi istituzionali.'.
Art. 2. (Norme finali)
1. Le modifiche all'articolo 9 bis della
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.