§ 1.3.22 - L.R. 19 gennaio 2018, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:19/01/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 31/2016)
Art. 2.  (Modifica all'art. 1 della l.r. 17/2012)
Art. 3.  (Disposizione finanziaria)


§ 1.3.22 - L.R. 19 gennaio 2018, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale) e alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

(B.U. 23 gennaio 2018, n. 4, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 31/2016)

1. Alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, Consigliere regionale, Assessore regionale e Sottosegretario regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

'3 bis. L'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale è sospeso dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico di Assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad Assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. 17/2012. Trova altresì applicazione il comma 40 della medesima l.r. 17/2012. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla XI legislatura.';

b) alla fine del comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: ', fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 bis.'.

 

     Art. 2. (Modifica all'art. 1 della l.r. 17/2012)

1. Alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 39 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'39 bis. In relazione alle cause di sospensione previste dal comma 39, ivi compresa quella stabilita dall'articolo 5, comma 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, Consigliere regionale, Assessore regionale e Sottosegretario regionale), qualora al consigliere regionale subentrato temporaneamente sia possibile attribuire un seggio resosi definitivamente vacante, nella sostituzione temporanea di cui alle citate fattispecie subentra il candidato successivo come individuato ai sensi del comma 37.'.

 

     Art. 3. (Disposizione finanziaria)

1. Alle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 1, programmi 1 e 10 - Titolo 1 del bilancio regionale 2018-2020, da adeguarsi, se necessario, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.