Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 19/01/2018 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 31/2016) |
Art. 2. (Modifica all'art. 1 della l.r. 17/2012) |
Art. 3. (Disposizione finanziaria) |
§ 1.3.22 - L.R. 19 gennaio 2018, n. 3.
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale) e alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)
(B.U. 23 gennaio 2018, n. 4, suppl.)
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
'3 bis. L'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale è sospeso dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico di Assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad Assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della
b) alla fine del comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: ', fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 bis.'.
Art. 2. (Modifica all'art. 1 della
1. Alla
a) dopo il comma 39 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
'39 bis. In relazione alle cause di sospensione previste dal comma 39, ivi compresa quella stabilita dall'articolo 5, comma 3 bis della
Art. 3. (Disposizione finanziaria)
1. Alle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 1, programmi 1 e 10 - Titolo 1 del bilancio regionale 2018-2020, da adeguarsi, se necessario, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.