§ 1.2.15 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:28/12/2017
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 17/2012)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.15 - L.R. 28 dicembre 2017, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

(B.U. 30 dicembre 2017, n. 52, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 17/2012)

1. All'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 la parola 'composte' è sostituita dalla seguente: 'presentate' e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: 'e nel rispetto del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c bis), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione).';

b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

'11 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 11, in ciascuna lista provinciale è presente, a pena di esclusione, il seguente numero di candidati:

1) due se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari ad uno o a due;

2) non superiore al numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione e non inferiore alla metà, con aumento e arrotondamento, in ogni caso, al numero pari superiore, se il numero di seggi assegnati alla rispettiva circoscrizione è pari o superiore a tre.';

c) al primo periodo del comma 12 dopo le parole 'La presentazione' sono inserite le seguenti: 'presso ciascun ufficio centrale circoscrizionale';

d) il secondo periodo del comma 19 è sostituito dal seguente:'A fianco di ciascun contrassegno sono poste le righe per esprimere le eventuali preferenze.';

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

'21. L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.';

f) dopo il comma 40 è inserito il seguente:

'40 bis. Al fine di favorire i necessari raccordi operativi in occasione dello svolgimento delle elezioni regionali di cui alla presente legge, la Regione promuove forme di collaborazione con i competenti organi dello Stato e con gli organismi rappresentativi degli enti locali interessati.'.

2. Con decreto del Presidente della Regione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il modello di scheda elettorale di cui all'articolo 1, comma 23, della l.r. 17/2012 è adeguato a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.