§ 6.3.67 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 13.
Assestamento delle previsioni di bilancio 2017-2019


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:29/12/2017
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019)
Art. 2.  (Dati assestati dei residui attivi e passivi, dei fondi pluriennali vincolati, del fondo crediti di dubbia esigibilità, della giacenza di cassa e del risultato di amministrazione)
Art. 3.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui o altre forme di indebitamento)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.67 - L.R. 29 dicembre 2017, n. 13.

Assestamento delle previsioni di bilancio 2017-2019

(B.U. 30 dicembre 2017, n. 105)

 

Art. 1. (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019)

1. Ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, dei relativi principi applicativi e dell’articolo 1, comma 17, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019), è approvato l’assestamento delle previsioni di bilancio per gli anni 2017-2019, al quale è allegata la nota integrativa (Allegato A) di cui all’articolo 50, comma 3, del medesimo decreto.

 

     Art. 2. (Dati assestati dei residui attivi e passivi, dei fondi pluriennali vincolati, del fondo crediti di dubbia esigibilità, della giacenza di cassa e del risultato di amministrazione)

1. A seguito delle operazioni concernenti il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e delle consequenziali variazioni di bilancio effettuate in corso di gestione, come risultante nell’ambito dal rendiconto generale annuale della Regione per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 63 del suddetto decreto legislativo, lo stock totale dei residui attivi al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 3.711.099.649,25, lo stock totale dei residui passivi al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 4.599.967.184,53, il fondo pluriennale vincolato di parte corrente è pari ad euro 228.674.345,73, il fondo pluriennale vincolato in conto capitale è pari ad euro 466.520.018,30, il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari ad euro 68.303.881,92 e la giacenza di cassa al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 567.701.417,00.

2. Ai sensi del comma 1, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, al lordo delle partite accantonate e vincolate, pari, rispettivamente, ad euro 698.405.895,92 e ad euro 472.256.243,22 e al netto del fondo anticipazione di liquidità, di cui all’articolo 1, commi da 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) pari ad euro 7.547.429.437,10, è rideterminato in disavanzo per euro 2.187.022.621,45, di cui euro 1.597.446.388,80, quale quota relativa al disavanzo per spese di investimento ed euro 589.576.232,65, quale quota relativa al disavanzo da ripianare ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche. La quota del risultato di amministrazione, come rideterminato ai sensi del precedente periodo e come risultante dal rendiconto generale annuale della Regione per l’anno 2016, in disavanzo per euro 9.734.452.058,55, al lordo del fondo anticipazione di liquidità, è iscritta nel bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2017.

 

     Art. 3. (Autorizzazione alla contrazione di mutui o altre forme di indebitamento)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del d.lgs. 118/2011 e dell’articolo 1, comma 13, lettera a), della l.r. 18/2016, è autorizzata la contrazione di mutui, o altre forme di indebitamento, finalizzata alla copertura del disavanzo per spese di investimento, di cui alla Tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del Titolo 6 “Accensione prestiti”, fino ad un massimo di euro 1.597.446.388,80 per l’anno 2017.

2. La dotazione finanziaria complessiva della Tipologia 300 “Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” del Titolo 6 “Accensione prestiti” è rideterminata, per l’anno 2017, in euro 1.847.518.111,51, ivi compresa la quota per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti, già autorizzata per l’anno 2017 ai sensi dell’articolo 1, comma 13, lettera a), della l.r. 18/2016, pari ad euro 250.071.722,71. L’elenco degli investimenti di cui al precedente periodo, allegato agli atti di concessione del mutuo, è aggiornato annualmente entro i termini di approvazione della legge di rendiconto generale annuale.

3. Ai sensi dell’articolo 62, comma 8, del d. l.gs. 118/2011, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1, comma 13, della l.r. 18/2016, come rideterminata ai sensi del presente articolo, si provvede nel limite delle risorse già iscritte, a valere sulle annualità 2018 e 2019, di cui ai Programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della Missione 50 “Debito pubblico”, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della l.r. 18/2016.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.