Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 13/02/2018 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche) |
Art. 2. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modifiche. Aggiornamento base cartografica del Piano territoriale paesistico regionale - PTPR) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.191 - L.R. 13 febbraio 2018, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
(B.U. 13 febbraio 2018, n. 13 - S.O. n. 2)
Art. 1. (Modifica all’articolo 9 della
1. Il comma 4 dell’articolo 9 della
“4. Fino all’approvazione del PTPR la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale.”.
Art. 2. (Modifica all’articolo 21 della
1. All’articolo 21 comma 1 della
2. Ai fini dell’adeguamento dell’attuale rappresentazione dello stato del territorio regionale, necessaria alla modifica del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e nelle more dell’approvazione del medesimo Piano, la Regione procede tramite le proprie strutture competenti previa intesa con il ministero competente in materia di beni e di attività culturali, all’aggiornamento della base cartografica del PTPR adottato, con riferimento alla Carta dell’uso del suolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953 come aggiornata dal volo 2014 e pubblicata sul portale cartografico della Regione. L’aggiornamento della base cartografica del PTPR determina la modifica d’ufficio, da parte della direzione regionale competente, della serie delle Tavole A e B del medesimo PTPR [1].
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, ha efficacia dalla data del 14 febbraio 2018.
[1] Comma così modificato dall'art. 22 della