| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 4.5 trasporti | 
| Data: | 25/05/2017 | 
| Numero: | 34 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della L.R. 26/2016) | 
| Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria) | 
| Art. 3. (Entrata in vigore) | 
§ 4.5.108 - L.R. 25 maggio 2017, n. 34.
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale).
(B.U. 7 giugno 2017, n. 66 Speciale)
				Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della 
				1. All'articolo 1 della 
				"4-bis. La riduzione del cinque per cento delle percorrenze chilometriche di cui al comma 4 è esclusa anche per i Comuni assegnatari colpiti dagli eventi sismici del 2016 e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del 
Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).