§ 4.4.260 - L.R. 25 maggio 2017, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:25/05/2017
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della L.R. 41/2016)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 5 della L.R. 42/2016)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 6 della L.R. 42/2016)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 42/2016)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 10 della L.R. 42/2016)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 14 della L.R. 42/2016)
Art. 7.  (Norma finanziaria)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 4.4.260 - L.R. 25 maggio 2017, n. 33.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano).

(B.U. 7 giugno 2017, n. 66 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della L.R. 41/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferme restando le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. 95/2012".

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 5 della L.R. 42/2016)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano) è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-ter. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste.".

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 6 della L.R. 42/2016)

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 6 della L.R. 42/2016, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-quater. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta.".

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 42/2016)

1. All'articolo 7 della L.R. 42/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole "in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e" sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole "- comitato Abruzzo" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente parco";

c) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza.".

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 10 della L.R. 42/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 42/2016, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi.".

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 14 della L.R. 42/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 42/2016, le parole "Il regolamento stabilisce tra l'altro:" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti all'interno dei parchi e delle aree protette, il regolamento stabilisce, tra l'altro:".

 

     Art. 7. (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).