Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 25/05/2017 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della L.R. 41/2016) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 5 della L.R. 42/2016) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 6 della L.R. 42/2016) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 42/2016) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 10 della L.R. 42/2016) |
Art. 6. (Modifica all'articolo 14 della L.R. 42/2016) |
Art. 7. (Norma finanziaria) |
Art. 8. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.260 - L.R. 25 maggio 2017, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano).
(B.U. 7 giugno 2017, n. 66 Speciale)
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 5 della
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 5 della
"2-ter. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste.".
Art. 3. (Modifica all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 6 della
"1-quater. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta.".
Art. 4. (Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) alla lettera a) del comma 1 le parole "in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e" sono soppresse;
b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole "- comitato Abruzzo" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all'interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente parco";
c) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all'aggiornamento dell'archivio della REASTA attraverso l'invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza.".
Art. 5. (Modifica all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
"1-bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi.".
Art. 6. (Modifica all'articolo 14 della
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).