§ 3.4.88 - L.R. 25 maggio 2017, n. 32.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:25/05/2017
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Modifica del titolo della L.R. 28/2002)
Art. 2.  (Integrazione all'articolo 1 della L.R. 28/2002)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. 28/2002)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 28/2002)
Art. 5.  (Abrogazione dell'articolo 5 della L.R. 28/2002)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. 28/2002)
Art. 7.  (Abrogazione dell'articolo 7 della L.R. 28/2002)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 8 della L.R. 28/2002)
Art. 9.  (Disposizione finanziaria)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 3.4.88 - L.R. 25 maggio 2017, n. 32.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale).

(B.U. 7 giugno 2017, n. 66 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica del titolo della L.R. 28/2002)

1. Al titolo della legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) le parole "sull'intermodalità regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di nodi logistici regionali".

 

     Art. 2. (Integrazione all'articolo 1 della L.R. 28/2002)

1. All'articolo 1 della L.R. 28/2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per nodi logistici regionali si intendono le infrastrutture logistiche di proprietà regionale rappresentate dall'Interporto d'Abruzzo sito in Manoppello e dal Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano, costituenti retroporto d'Abruzzo, e dagli Autoporti di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo.".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 3 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Individuazione dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali)

1. Entro trenta giorni dall'adozione da parte della Giunta regionale degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente della Giunta regionale (di seguito "Dipartimento competente") svolge le procedure ad evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), finalizzate alla gestione in concessione dei nodi logistici regionali e delle relative dotazioni infrastrutturali per l'individuazione dei soggetti gestori di ciascun nodo con esperienza, conoscenza e competenza nel campo delle attività previste dalla presente legge.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente può procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione frazionata dei singoli nodi mediante assegnazione a titolo oneroso di aree e immobili, classificati in uno o più lotti a favore di imprese singole o associate, industriali, artigianali, produttive o di servizi, nonchè operanti nel campo della logistica e dei trasporti purchè detto frazionamento non costituisca di fatto un ostacolo all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla gestione in concessione dei nodi logistici regionali, considerati complessivamente nell'insieme di tutte le aree, gli immobili e le infrastrutture costituendi il nodo logistico stesso e al perseguimento di una efficiente e produttiva gestione del nodo logistico.

3. Per lo svolgimento delle procedure finalizzate all'individuazione dei gestori dei nodi logistici e degli assegnatari di parti di essi ai sensi dei commi 1 e 2 (di seguito "soggetti gestori"), la Regione può avvalersi, a titolo gratuito, dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.) nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento.

4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta, sentiti i Comuni dove hanno sede i nodi logistici e la Commissione consiliare competente, adotta un atto di indirizzo con cui definisce, tenuto conto delle specificità di ciascuno dei nodi logistici e nel rispetto dei principi di non discriminazione, efficienza ed economicità, i criteri e le condizioni per procedere alla gestione unitaria o frazionata degli stessi, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2.

5. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 4, la Giunta regionale può prevedere i criteri, le condizioni e i termini per procedere all'affidamento in comodato gratuito ai Comuni territorialmente interessati, che ne fanno motivata richiesta, delle infrastrutture dei singoli nodi logistici, al fine di procedere all'individuazione dei soggetti gestori nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui ai commi 1 e 2.".

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 4 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 4 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Gestione unitaria o assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali)

1. La gestione unitaria o l'assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è finalizzata al perseguimento dell'interesse generale e può comprendere anche la realizzazione di opere dirette all'adeguamento strutturale, all'ampliamento e completamento delle infrastrutture facenti parte dei medesimi nodi.

2. I soggetti gestori individuati all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 provvedono direttamente all'adeguamento strutturale, all'ampliamento o al completamento dei nodi logistici regionali, previa autorizzazione dei competenti organi regionali, con costi a proprio carico. Restano altresì a carico dei soggetti gestori le spese di gestione per l'intero complesso logistico e quelle per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

3. Ogni eventuale conferimento di risorse pubbliche in favore dei soggetti gestori individuati all'esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 è effettuato nel rispetto e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.".

 

     Art. 5. (Abrogazione dell'articolo 5 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 5 della L.R. 28/2002 è abrogato.

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 6 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell'intermodalità)

1. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell'intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione, a decorrere dall'esercizio 2018, promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a:

a) ridurre la congestione e aumentare la sicurezza stradale nelle aree a maggior criticità anche attraverso la prioritaria predilezione di forme di gestione delle infrastrutture efficienti, economiche e trasparenti, a tutela del contenimento dei costi sostenuti dagli utenti;

b) migliorare la qualità dell'aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2 favorendo prioritariamente lo sviluppo del trasporto su ferro nella Regione;

c) favorire lo sviluppo dell'intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma;

d) favorire l'utilizzo dell'Interporto d'Abruzzo e del Centro Smistamento Merci della Marsica, cosiddetti retroporto d'Abruzzo, con funzione di centro di raccolta e smistamento delle merci.

2. La Giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le azioni da avviare e le modalità di attuazione, definendo il relativo quadro finanziario e le procedure per il monitoraggio delle risorse.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, decorrenti dall'esercizio 2018, trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate al Titolo 2, Missione 10, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.".

 

     Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 7 della L.R. 28/2002)

1. L'articolo 7 della L.R. 28/2002 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 8 della L.R. 28/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole "le società di gestione" sono sostituite dalle parole "i soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole "delle quattro società di gestione" sono sostituite dalle parole "dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell'Interporto d'Abruzzo".

 

     Art. 9. (Disposizione finanziaria)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 28/2002, dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).