Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 18/12/1952 |
Numero: | 3085 |
Sommario |
Art. 1. Il soprassoldo spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo è stabilito nelle seguenti misure |
Art. 2. Alla spesa di complessive lire 16 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53 con lo [...] |
§ 46.3.41 - Legge 18 dicembre 1952, n. 3085. [1]
Soprassoldo per i militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo.
(G.U. 15 gennaio 1953, n. 11)
Il soprassoldo spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo è stabilito nelle seguenti misure:
sottufficiali, appuntati e carabinieri, lire 25 giornaliere;
allievi carabinieri, lire 15 giornaliere.
Alla spesa di complessive lire 16 milioni annue, derivante dall'applicazione della presente legge, verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53 con lo stanziamento iscritto nel capitolo 234 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del