§ 46.3.40 - Legge 25 luglio 1952, n. 1113.
Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:25/07/1952
Numero:1113


Sommario
Art. 1.      Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, già trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1° gennaio 1949, collocati o da [...]
Art. 2.      La spesa di complessive lire 350.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio [...]


§ 46.3.40 - Legge 25 luglio 1952, n. 1113. [1]

Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.

(G.U. 30 agosto 1952, n. 201)

 

 

     Art. 1.

     Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, già trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1° gennaio 1949, collocati o da collocarsi in congedo dalla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o 30 giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale, e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.

 

          Art. 2.

     La spesa di complessive lire 350.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e verrà fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 272 dello stato di previsione predetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.