Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri |
Data: | 25/07/1952 |
Numero: | 1113 |
Sommario |
Art. 1. Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, già trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1° gennaio 1949, collocati o da [...] |
Art. 2. La spesa di complessive lire 350.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio [...] |
§ 46.3.40 - Legge 25 luglio 1952, n. 1113. [1]
Concessione di una indennità, per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.
(G.U. 30 agosto 1952, n. 201)
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, già trattenuti da qualsiasi data o richiamati anteriormente al 1° gennaio 1949, collocati o da collocarsi in congedo dalla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o 30 giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale, e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.
La spesa di complessive lire 350.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e verrà fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 272 dello stato di previsione predetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del